Cassazione Civile, Ordinanza n. 27107/2026 del 18/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La società, proprietaria di un’unità immobiliare adibita a ristorante che intendeva trasformare in sei appartamenti, aveva ottenuto dall’assemblea condominiale, con delibere del 2006 e del 2007, l’autorizzazione a eseguire opere sulle parti comuni. Sostenendo di avere svolto lavori anche su incarico del condominio, ottenne dal Tribunale di Venezia il decreto ingiuntivo n. 403/2012 per euro 75.753,76. Il condominio propose opposizione, negando di aver conferito l’incarico e di aver stipulato un appalto con la società. Il Tribunale revocò il decreto e condannò il condominio al pagamento di euro 4.883,78, compensando un quinto delle spese e ponendo i restanti quattro quinti a carico della società. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 3358/2020, depositata il 18 dicembre 2020, accolse l’appello soltanto quanto al riconoscimento dell’IVA sull’importo liquidato e lo rigettò nel resto; confermò che l’incarico riguardava i soli lavori indicati nella delibera del 4 marzo 2006 e che le altre delibere autorizzavano lavori sulle parti comuni funzionali alla trasformazione dell’immobile esclusivo. La società ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: (1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la delibera del 27 gennaio 2007 avesse affidato alla società, per euro 16.250, i lavori di risanamento dei locali tecnici e degli scarichi della piscina; (2) omesso esame del fatto decisivo relativo all’esecuzione, dal 2010, di tali lavori tramite una subappaltatrice e alla relativa fatturazione per complessivi euro 42.502,41; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla condanna alle spese del primo grado; (4) violazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che, essendo stata accolta la domanda di pagamento almeno in parte, la società non potesse essere condannata a rifondere le spese al condominio; (5) violazione degli artt. 1655 e 1657 c.c. per il mancato rimborso del compenso del direttore dei lavori, geom. Adam Giro.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quinto motivo. Il primo proponeva una lettura alternativa della delibera assembleare senza individuare un effettivo scostamento dai canoni legali d’interpretazione; la valutazione delle delibere, quale accertamento di fatto, non è sostituibile in cassazione con una diversa interpretazione plausibile. Il secondo era inammissibile sia per la preclusione della doppia conforme, non essendo state indicate differenze nelle ragioni di fatto delle due decisioni, sia perché sollecitava una nuova valutazione delle prove e non individuava un fatto storico decisivo omesso; l’esecuzione dei lavori da parte di un’impresa incaricata dalla società non dimostrava il conferimento dell’incarico da parte del condominio. Il giudicato esterno invocato dalla ricorrente riguardava la validità della delibera del 29 marzo 2008, non l’identità dell’impresa incaricata per i lavori deliberati nel 2007. Il quinto motivo era inammissibile perché non censurava l’interpretazione delle norme sull’appalto, ma la ricostruzione in fatto secondo cui il direttore dei lavori operava per la società; il relativo compenso costituiva un costo d’impresa remunerato dal corrispettivo e non una distinta voce rimborsabile dal condominio. Sono stati accolti il terzo e il quarto motivo. La Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulla censura riguardante le spese di primo grado: la statuizione sulle spese del secondo grado non risolveva tale questione e la riforma parziale della decisione di primo grado imponeva un nuovo regolamento delle relative spese. Inoltre, l’accoglimento, anche sensibilmente ridotto, di un’unica domanda non determina reciproca soccombenza e non consente di condannare la parte vittoriosa, neppure pro quota, alle spese in favore della controparte; può giustificare soltanto la compensazione, ricorrendone i presupposti. La società aveva ottenuto la condanna del condominio a pagare euro 4.883,78 oltre IVA e la revoca del decreto era conseguenza della riduzione della pretesa, non dell’accoglimento di una domanda contrapposta. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per regolare le spese di entrambi i gradi di merito sulla base dell’esito complessivo della lite e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L’interpretazione delle delibere assembleari, quali atti di autonomia privata, si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica, con la puntuale indicazione del canone violato e del modo in cui il giudice se ne sia discostato, ovvero per motivazione mancante o meramente apparente; non è invece consentito contrapporre alla lettura del giudice di merito una diversa interpretazione, ancorché plausibile.
La censura in cassazione sull’interpretazione di una delibera assembleare deve individuare puntualmente il canone ermeneutico violato e lo scostamento del giudice di merito; non è sufficiente proporre una diversa lettura del testo, anche se plausibile.
L’interpretazione delle delibere assembleari, quali atti di autonomia privata, si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica, con la puntuale indicazione del canone violato e del modo in cui il giudice se ne sia discostato, ovvero per motivazione mancante o meramente apparente; non è invece consentito contrapporre alla lettura del giudice di merito una diversa interpretazione, ancorché plausibile.
Anche la violazione del criterio di interpretazione complessiva deve essere specificamente dimostrata indicando come il giudice di merito se ne sia discostato; la mera contrapposizione di un’interpretazione alternativa è inammissibile.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Da un lato, la sentenza di primo grado e quella d’appello hanno negato il compenso sulla base della medesima ragione in fatto, il mancato conferimento alla società dell’incarico per i lavori deliberati il 27 gennaio 2007, sì che, essendo stato l’appello introdotto nel 2015, opera la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., applicabile ratione temporis, che sbarra la denuncia del vizio di omesso esame, salvo che il ricorrente indichi le ragioni di fatto tra loro diverse poste a base delle due decisioni.
In presenza di decisioni conformi di primo e secondo grado, il vizio di omesso esame non è denunciabile nei casi regolati dalla norma, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni.
La sentenza impugnata dà conto di cinque motivi di appello e non menziona il sesto, di cui il ricorso trascrive la rubrica e indica il contenuto. Il motivo effettivamente deduceva – come direttamente verificato dalla Corte in ragione del carattere processuale della censura - la violazione dell’art. 91 c.p.c., lamentando la condanna della società alla rifusione dei quattro quinti delle spese del primo grado; neppure il dispositivo della sentenza reca alcuna statuizione sulle spese di primo grado, perché la compensazione per un quinto e la condanna per i restanti quattro quinti vi sono disposte per le sole spese «di questo grado di giudizio».
Vi è omessa pronuncia quando il giudice d’appello non decide uno specifico motivo d’impugnazione ritualmente proposto; una statuizione sulle spese del grado d’appello non vale a decidere anche la censura relativa alle spese del primo grado.
Ma l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi; non consente perciò la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione, totale o parziale, in presenza degli altri presupposti dell’art. 92, secondo comma, c.p.c.
La parte che ottiene l’accoglimento, anche solo parziale e in misura ridotta, dell’unica domanda proposta è vittoriosa e non può essere condannata a rifondere le spese alla controparte; l’eventuale riduzione della pretesa può incidere soltanto sulla compensazione delle spese, se ne ricorrono i presupposti.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Ma l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi; non consente perciò la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione, totale o parziale, in presenza degli altri presupposti dell’art. 92, secondo comma, c.p.c.
La riduzione dell’importo riconosciuto rispetto a quello domandato non basta, da sola, a giustificare la compensazione: questa è possibile soltanto quando ricorrono gli ulteriori presupposti previsti dalla norma.
Diversamente, non solo la doglianza sull’erroneo riparto delle spese di primo grado doveva essere esaminata, ma la riforma parziale della sentenza di primo grado imponeva ex art. 336 c.p.c. un nuovo regolamento delle spese di quel grado, da eseguire sulla base dell’esito complessivo della lite.
La riforma, anche parziale, della sentenza comporta un nuovo regolamento delle spese del grado precedente, da determinare considerando l’esito complessivo della controversia.
La ricorrente non contesta l’accertamento in fatto; lo conferma, anzi, quando qualifica il compenso come costo d’impresa dell’appaltatore, cioè come un costo che il corrispettivo remunera (art. 1655 c.c.) e non come una voce di rimborso a carico del committente, distinta dal corrispettivo che è stato riconosciuto per i lavori oggetto dell’incarico.
Il costo del direttore dei lavori operante per l’appaltatore rientra nei costi d’impresa remunerati dal corrispettivo dell’appalto e non costituisce, senza uno specifico incarico del committente, una distinta voce di rimborso.
La ricorrente non contesta l’accertamento in fatto; lo conferma, anzi, quando qualifica il compenso come costo d’impresa dell’appaltatore, cioè come un costo che il corrispettivo remunera (art. 1655 c.c.) e non come una voce di rimborso a carico del committente, distinta dal corrispettivo che è stato riconosciuto per i lavori oggetto dell’incarico.
La decisione non ricava dalla norma un autonomo diritto al rimborso del compenso del direttore dei lavori: tale costo, secondo l’accertamento non contestato, era un costo dell’appaltatore incluso nel corrispettivo.
Massime di principio
- L’interpretazione delle delibere assembleari condominiali è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In cassazione la censura deve indicare puntualmente il canone legale d’interpretazione violato e il modo in cui il giudice se ne è discostato, oppure denunciare una motivazione mancante o meramente apparente; non basta proporre una diversa interpretazione del testo.
- Quando la decisione di primo grado e quella d’appello si fondano sulla medesima ricostruzione fattuale, il vizio di omesso esame è precluso nei casi regolati dalla disciplina della doppia conforme, a meno che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti, discusso tra le parti e decisivo; non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. L’esecuzione dei lavori da parte di un’impresa incaricata dall’appaltatore non dimostra, da sola, che il committente abbia conferito a quest’ultimo l’incarico.
- L’accoglimento, anche in misura sensibilmente inferiore a quella richiesta, di un’unica domanda articolata in un solo capo non determina reciproca soccombenza e non consente di condannare la parte vittoriosa a rifondere le spese alla controparte. Può eventualmente giustificare la compensazione, totale o parziale, soltanto in presenza degli specifici presupposti di legge.
- Se la sentenza è riformata anche solo parzialmente, il giudice deve rinnovare la regolazione delle spese del grado precedente, valutando la soccombenza secondo l’esito complessivo e unitario della lite.
- Il compenso del direttore dei lavori che opera per l’appaltatore costituisce, in base all’accertamento di fatto compiuto nel caso, un costo d’impresa remunerato dal corrispettivo dell’appalto, non una distinta voce di rimborso a carico del committente.
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