Cassazione Civile, Ordinanza n. 22337/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto alla Corte d'appello di Roma l'equa riparazione ex legge Pinto per la durata irragionevole di un processo amministrativo iniziato nel 2004 davanti al TAR Lazio, avente ad oggetto l'indennità di prima sistemazione connessa al trasferimento di alcuni appartenenti alla Guardia di Finanza. Il giudizio presupposto era stato definito in primo grado con rigetto nel 2012 e in appello con declaratoria di perenzione nel 2018, dopo alcuni anni di inerzia processuale. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo operante la presunzione relativa di insussistenza del danno da ritardo, in presenza della perenzione, e comunque non superata da specifiche allegazioni e prove di un pregiudizio concreto. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. d), L. n. 89/2001, sostenendo che la presunzione fosse relativa e non assoluta e che il danno non patrimoniale dovesse ritenersi sussistente salvo prova di circostanze escludenti; 2) nullità per motivazione apparente, per avere la Corte territoriale tratto il difetto di interesse da elementi ritenuti illogici o ipotetici; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che la perenzione sarebbe dipesa da errore professionale del difensore, non da disinteresse dei ricorrenti, con allegazione anche di un accordo transattivo con il precedente legale. In subordine, hanno chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nei casi di perenzione del giudizio amministrativo, l'art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89/2001 introduce una presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata, superabile solo mediante specifica prova contraria del concreto danno subito. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo congruo e non apparente, valorizzando la lunga inerzia processuale, la mancata proposizione di istanze di fissazione per anni, il mutamento giurisprudenziale sfavorevole e l'assenza di allegazioni/prove idonee a dimostrare un effettivo danno da ritardo. Ha escluso sia il vizio motivazionale sia l'omesso esame di fatti decisivi, osservando che le circostanze prospettate dai ricorrenti non incidevano sul nucleo della decisione, ossia sulla perenzione e sull'assenza di prova del pregiudizio. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE. Nessuna statuizione di merito favorevole ai ricorrenti è stata adottata.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-sexies, lett. d), L. n. 89/2001
presunzione di insussistenza del pregiudizio nel caso di perenzione del ricorso amministrativo
La norma non introduce una presunzione assoluta, ma una presunzione iuris tantum di insussistenza del danno da irragionevole durata, superabile con prova contraria del concreto pregiudizio
artt. 81 e 82 d.lgs. n. 104/2010
La perenzione del giudizio amministrativo è il presupposto processuale che fa operare la presunzione relativa di insussistenza del danno
Disciplinano la domanda di equa riparazione per durata irragionevole del processo
Prevede l'opposizione avverso il decreto monocratico in materia di equa riparazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente la censura per nullità della sentenza, inclusa la motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di fatti decisivi, nei limiti del sindacato di legittimità dopo la riforma del 2012
art. 6 CEDU
Richiamato dai ricorrenti in tema di durata ragionevole del processo
art. 13 CEDU
Richiamato dai ricorrenti in tema di tutela effettiva
art. 12 preleggi
Richiamato per i canoni ermeneutici nella verifica del vizio di motivazione
art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012
Ha ristretto il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione al solo minimo costituzionale
Massime di principio
- In materia di equa riparazione, la perenzione del giudizio amministrativo comporta una presunzione relativa di insussistenza del danno da irragionevole durata, che il richiedente può vincere solo con allegazioni e prova specifiche del pregiudizio concretamente subito.
- La semplice durata eccessiva del processo non basta, da sola, a fondare l'indennizzo quando opera una presunzione legale di insussistenza del danno: occorre dimostrare elementi contrari idonei a superarla.
- La proposizione di un'opposizione avverso il decreto di perenzione può al più indicare la persistenza di un interesse alla definizione del giudizio, ma non è di per sé sufficiente a provare il danno da ritardo.
- Il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione solo se la motivazione è assente, apparente, perplessa o logicamente incomprensibile; non è sindacabile il semplice difetto di sufficienza o la diversa valutazione del materiale istruttorio.
- Ai fini del controllo ex art. 360, n. 5, c.p.c., è decisivo solo il fatto storico la cui omissione avrebbe inciso sulla soluzione della controversia; circostanze che non mutano il nucleo della decisione non integrano il vizio di omesso esame.
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