Cassazione Civile, Ordinanza n. 16241/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto accertarsi la prescrizione di crediti per contributi omessi portati da cartelle esattoriali e avvisi di addebito asseritamente notificati in passato e non opposti. La Corte d'appello aveva confermato l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire e aveva inoltre condannato la parte appellante per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. In cassazione la società ha proposto otto motivi: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., sostenendo che l'appello conteneva una specifica censura alla declaratoria di difetto di interesse ad agire; (2) violazione degli artt. 2702 c.c. e 214, 215, 216 c.p.c. per non aver considerato il tempestivo disconoscimento di autenticità di scritture e sottoscrizioni dei referti di notifica; (3) omessa pronuncia sul disconoscimento e sul mancato esperimento di verificazione; (4) violazione dell'art. 2944 c.c. per avere ritenuto le domande di rateazione atti interruttivi della prescrizione; (5) nullità per avere erroneamente ritenuto depositate tali istanze di rateazione; (6) nullità per avere ritenuto validamente notificati gli avvisi di addebito via posta; (7) nullità per avere ritenuto valide le notifiche delle cartelle senza avviso di ricevimento delle raccomandate informative; (8) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna per responsabilità aggravata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nei giudizi relativi alla riscossione coattiva mediante ruolo, l'interesse ad agire contro cartelle o ruoli non notificati o invalidamente notificati richiede la dimostrazione di uno specifico pregiudizio attuale, conformemente all'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite; tale interesse, nei processi pendenti, deve essere dimostrato nei modi e nei tempi indicati da Cass. S.U. n. 26283/2022, cosa che la ricorrente non aveva fatto. L'infondatezza del primo motivo ha determinato l'assorbimento dei motivi dal secondo al settimo, tutti attinenti al merito della controversia. È stato invece ritenuto infondato l'ottavo motivo, perché la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. era giustificata dalla riproposizione in appello di eccezioni formali manifestamente infondate, già respinte in primo grado; inoltre la censura era priva di adeguata specificità sul dedotto disconoscimento delle sottoscrizioni. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente la condanna per პასუხისმგabilità aggravata quando la parte riproponga questioni manifestamente infondate e già respinte con motivazione conforme alla giurisprudenza consolidata.
richiamato dalla ricorrente per censurare la pretesa mancanza di specificità dell'appello; la Corte non accoglie il motivo perché la decisione viene risolta sul difetto di interesse ad agire.
richiamato dalla ricorrente come norma sulla specificità dei motivi di appello; la censura è superata dall'inammissibilità per difetto di interesse ad agire.
richiamato in relazione al disconoscimento delle scritture private e delle sottoscrizioni, motivo non esaminato nel merito perché assorbito.
richiamati per il disconoscimento e la verificazione delle scritture; il relativo motivo è assorbito.
richiamato per contestare l'effetto interruttivo della prescrizione delle istanze di rateazione; motivo assorbito.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
specifica e concretizza l'interesse ad agire nelle controversie contro ruoli e cartelle non notificate o invalidamente notificate, subordinandolo alla dimostrazione di un pregiudizio attuale (ad esempio per appalti, pagamenti da PA o perdita di benefici) e applicandosi anche ai processi pendenti.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la riserva del deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
richiamato per il deposito in cassazione della documentazione necessaria a provare l'interesse ad agire nei processi pendenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
citato come esempio di pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'interesse ad agire.
art. 48-bis, d.P.R. n. 602/1973
citato come altro esempio di pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'interesse ad agire.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
citato nel contesto delle verifiche sui pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni per cui può sussistere l'interesse ad agire.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto cartelle esattoriali o avvisi di addebito non notificati o invalidamente notificati, l'interesse ad agire non è in re ipsa, ma deve essere specificamente allegato e provato con riferimento a un pregiudizio attuale e concreto derivante dall'iscrizione a ruolo.
- La disciplina sopravvenuta che concretizza l'interesse ad agire nelle cause relative alla riscossione mediante ruolo si applica anche ai processi pendenti, in quanto attiene a una condizione dell'azione di natura dinamica suscettibile di conformazione fino alla decisione.
- Nei giudizi pendenti, la prova dell'interesse ad agire deve essere tempestivamente fornita nei gradi di merito o, in cassazione, mediante i mezzi processualmente consentiti e nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
- La riproposizione in appello di eccezioni formali già respinte e manifestamente infondate può giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., quando emerga una condotta processuale abusiva o comunque gravemente colposa.
- Quando un motivo di ricorso è assorbito dall'infondatezza del primo motivo fondato su una questione preliminare dirimente, le censure di merito restano prive di esame.
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