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Sentenza

Sentenza del 21/04/2017 n. 10084 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sostenendo che il giudice d'appello avesse attribuito efficacia di giudicato a una precedente sentenza favorevole a un diverso contribuente, sebbene tale decisione fosse ancora soggetta a ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, chiarendo che il precedente non era stato applicato come giudicato vincolante, ma era stato condiviso come orientamento argomentativo. Nel merito, la Corte ha inoltre applicato la disciplina sopravvenuta della legge n. 190 del 2014, riconoscendo il diritto al rimborso del 90% delle imposte versate per il triennio 1990-1992, purché l'istanza fosse tempestiva, ma escludendo l'IVA per incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate quanto alla censura processuale, ma ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa all'IVA. Poiché il contribuente aveva presentato l'istanza di rimborso il 27 marzo 2008, entro il termine decorrente dal 1 marzo 2008, gli è stato riconosciuto il diritto al rimborso del 90% delle somme versate per ILOR e IRES, mentre è stata definitivamente respinta la richiesta relativa all'IVA. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17

    Riduzione al 10% delle imposte dovute per il triennio 1990-1992 e conseguente rimborso del 90% delle somme già versate dai soggetti colpiti dal sisma.

    La norma è stata interpretata come fondamento del rimborso per le imposte diverse dall'IVA, in presenza dei requisiti soggettivi e temporali previsti.

  • Legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665

    I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 [...] hanno diritto [...] al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso [...] Il termine di due anni [...] è calcolato a decorrere [...] dal 1 marzo 2008.

    La disposizione ha chiarito e confermato il diritto al rimborso del 90% per i soggetti colpiti dal sisma, escludendo tuttavia i soggetti che svolgono attività d'impresa e subordinando il beneficio alla tempestiva presentazione dell'istanza.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    La tempestività dell'istanza di rimborso deve essere valutata secondo il termine previsto per le richieste di restituzione dei tributi.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Ostano ad una disposizione nazionale che preveda una riduzione del 90% dell'IVA dovuta e il rimborso delle somme già versate, in quanto non garantisce la riscossione integrale dell'IVA e viola il principio di neutralità fiscale.

    Il diritto dell'Unione europea impedisce agevolazioni nazionali che riducano forfettariamente l'IVA dovuta o ne impongano il rimborso, poiché l'IVA deve essere riscossa integralmente secondo il sistema armonizzato europeo.

  • Codice di procedura civile, artt. 360, comma 1, n. 4, 384 e 324; Codice civile, art. 2909

    La Cassazione ha distinto tra efficacia vincolante del giudicato e semplice condivisione delle argomentazioni contenute in una precedente decisione, ritenendo legittimo il richiamo a una sentenza non definitiva come precedente persuasivo.

Massime di principio

  • Per ottenere il rimborso delle somme versate in relazione al sisma del 1990 occorre verificare sia la qualifica del richiedente sia la tempestività dell'istanza, calcolata, secondo la disciplina applicata dalla sentenza, a partire dal 1 marzo 2008.
  • Il beneficio del rimborso del 90% può spettare per imposte come ILOR e IRES, ma non per l'IVA, perché le agevolazioni nazionali non possono contrastare con le regole armonizzate dell'Unione europea.
  • Una sentenza resa in un diverso processo non produce automaticamente effetti di giudicato nei confronti di soggetti diversi; tuttavia, il giudice può richiamarla e condividerne le argomentazioni come precedente interpretativo, anche se non è ancora definitiva.
  • Il contrasto di una norma tributaria nazionale con il diritto dell'Unione europea può essere rilevato d'ufficio dal giudice, anche in sede di legittimità, e può comportare il rigetto parziale della domanda di rimborso.
  • Quando la Cassazione dispone di tutti gli elementi di fatto necessari, può decidere direttamente nel merito senza rinviare la causa a un altro giudice.

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