Cassazione Civile, Ordinanza n. 34519/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
La Procura della Repubblica ha impugnato in cassazione l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione proposta contro il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato per l’assistenza prestata a una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso deduceva, con due motivi, omesso esame di fatti decisivi e falsa applicazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c.: secondo la ricorrente, non vi era stata una rituale comunicazione del decreto, né la schermata del sistema SICID poteva provarne l’effettiva comunicazione; inoltre, l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili avrebbe dimostrato che non era stata eseguita alcuna comunicazione telematica o cartacea, sicché non poteva gravare sul Pubblico Ministero l’onere di provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto. La Corte ha esaminato anche il tema della decorrenza del termine di opposizione avverso i decreti di liquidazione in materia di spese di giustizia, rilevando che, in mancanza di notificazione o comunicazione, opera comunque il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, che mancasse la sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e, comunque, che il ricorso non superasse il controllo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la decisione del Tribunale era conforme alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha confermato che l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato va proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in difetto, resta applicabile il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto. Poiché l’opposizione della Procura era comunque tardiva anche rispetto a tale termine, l’inammissibilità è stata confermata. Nessuna statuizione sulle spese, per la qualità del ricorrente e la mancata costituzione degli intimati; escluso anche l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l’opposizione avverso il decreto di liquidazione nel sistema delle spese di giustizia.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Stabilisce che il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è opponibile ai sensi dell’art. 170.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario»
Colloca l’opposizione nel rito sommario e consente l’inquadramento del decreto di liquidazione come provvedimento assimilabile all’ordinanza appellabile ex art. 702-quater c.p.c.
Richiamato per l’assimilazione del decreto di liquidazione a un provvedimento impugnabile nel rito sommario.
In mancanza di notificazione o comunicazione del decreto, il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione del provvedimento.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.
Il ricorso non è ammissibile quando la decisione impugnata ha risolto la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Invocato dal ricorrente in relazione alla ritualità della comunicazione del provvedimento.
Invocato dal ricorrente sulla ripartizione dell’onere della prova circa la comunicazione/conoscibilità del decreto.
Richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio.
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
Richiamato in relazione alla trattazione camerale e alla declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza, opera il termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione.
- Se il ricorso per cassazione è privo della sommaria esposizione dei fatti di causa, è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Il controllo di ammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. impedisce l’esame del ricorso quando la decisione impugnata si è conformata all’orientamento consolidato della Corte di cassazione.
- Ai fini della tempestività dell’opposizione non basta contestare la ritualità della comunicazione se, comunque, il termine utile risulta spirato anche applicando il termine lungo di impugnazione.
- Nel procedimento di opposizione in materia di spese di giustizia, il decreto di liquidazione è trattato come provvedimento decisorio soggetto ai termini propri delle impugnazioni civili.
- L’assenza di costituzione degli intimati e la natura pubblicistica del ricorrente possono giustificare la mancata regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
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