Cassazione Civile, Ordinanza n. 33917/2024 del 22/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due soggetti avevano convenuto in giudizio l'istituto mutuante deducendo di avere stipulato, in data 18 novembre 2005, un mutuo ipotecario a tasso variabile di importo pari a euro 200.600. Sostenevano che il tasso di mora pattuito fosse usurario, sia considerato isolatamente sia nel cumulo con gli interessi corrispettivi e con l'incidenza di altre spese, e chiedevano quindi la declaratoria di nullità delle clausole ex art. 1815, secondo comma, c.c. e la restituzione di quanto pagato in eccedenza. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo in misura minima per alcune rate pagate in ritardo; la Corte d'appello aveva confermato nel resto, ritenendo non usurari gli interessi, non anatocistico il piano di ammortamento e valida la clausola di salvaguardia. In cassazione i mutuatari hanno dedotto: 1) violazione della normativa sull'usura e degli artt. 1418 e 1815 c.c. per avere la sentenza trascurato la rilevanza dell'usurarietà al momento della pattuizione del tasso di mora e per avere valorizzato la clausola di salvaguardia; 2) violazione dell'art. 1346 c.c. per indeterminatezza della prestazione e delle condizioni economiche del mutuo; 3) nullità della motivazione per apparenza, ritenuta incapace di ricostruire l'iter logico decisorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, sul terzo motivo, che la motivazione della sentenza di appello superasse il minimo costituzionale, risultando comprensibile il percorso argomentativo fondato sugli accertamenti del CTU circa la non usurarietà degli interessi, l'efficacia della clausola di salvaguardia e la determinabilità delle condizioni economiche. Ha poi dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché diretti sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e un diverso accertamento in fatto sulla natura non usuraria degli interessi e sulla determinatezza delle clausole. In ogni caso, ha anche osservato che la censura sulla nullità originaria per superamento del tasso soglia non era fondata alla luce dell'accertamento di merito e della giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese di lite, oltre alla condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro del vizio di violazione di legge per contestare la qualificazione degli interessi e la validità delle clausole del mutuo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare l'apparenza della motivazione
richiamato dai ricorrenti in tema di disciplina dell'usura bancaria
richiamato per il criterio di determinazione del tasso soglia con riferimento al TEGM incrementato
richiamato come norma sulla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative
richiamato per la nullità della pattuizione degli interessi usurari e la gratuità del mutuo
richiamato per la dedotta indeterminatezza dell'oggetto/prestazione contrattuale
terzo comma; quarto comma
applicato per la condanna per responsabilità aggravata e per la liquidazione equitativa della somma dovuta alla controparte e alla Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente
richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
richiamata in relazione alla disciplina dell'usura nei rapporti di mutuo
Cass., Sez. U., n. 8053/2014
richiamata per il principio sul minimo costituzionale della motivazione
Cass., Sez. U., n. 32001/2022
richiamata per i criteri di liquidazione della somma dovuta ex art. 96 c.p.c.
Cass. n. 34693/2022
richiamata in tema di determinazione equitativa della condanna ex art. 96 c.p.c.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che richieda una rivalutazione del compendio probatorio e del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile in cassazione, quando la censura sia solo formalmente prospettata come violazione di legge o vizio motivazionale.
- La motivazione è solo apparente, e dunque censurabile in cassazione, quando non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre tale vizio se la decisione espone, in modo comprensibile, le ragioni dell'accertamento compiuto sulla base delle risultanze istruttorie.
- In tema di mutuo bancario, la dedotta usurarietà degli interessi deve essere valutata alla luce dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla base della prova tecnica e degli atti di causa; in sede di legittimità non è consentito sostituire a tale accertamento un diverso apprezzamento.
- La censura di indeterminatezza delle condizioni contrattuali è inammissibile quando mira, in realtà, a contestare l'apprezzamento di determinatezza già compiuto dal giudice di merito sulla base del contenuto del piano di ammortamento e delle clausole pattuite.
- La clausola di salvaguardia che impedisca l'applicazione di un tasso superiore alla soglia usuraria è considerata compatibile con la disciplina dell'usura, se inserita in un assetto contrattuale che, all'esito dell'accertamento di merito, non risulti usurario al momento rilevante.
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