Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30909/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione forzata in cui il Comune, indicato come terzo pignorato, ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché il ricorso era stato iscritto a ruolo generale degli affari civili e non presentato al giudice dell'esecuzione, sicché non si era svolta la fase sommaria prevista dall'art. 617, comma 2, c.p.c.; aveva inoltre ritenuto l'opposizione tardiva per decorso del termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di assegnazione. Nel ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione del contraddittorio per aver il giudice deciso su questioni rilevate d'ufficio senza previa interlocuzione; 2) violazione della disciplina sul deposito telematico e sulla perfezione dell'iscrizione a ruolo; 3) violazione dell'art. 548 c.p.c., sostenendo di avere reso la dichiarazione di terzo con indicazione dell'estinzione del credito per cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese e della sua prescrizione; 4) motivazione apparente; 5) violazione dell'art. 2495 c.c. e nullità dell'intera procedura esecutiva, perché promossa contro una società già cancellata dal registro delle imprese anni prima dell'emissione del titolo esecutivo.

La decisione

La Corte ha rilevato che nessuno dei motivi colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta senza la preventiva fase sommaria obbligatoria. Ha quindi applicato il principio già affermato da precedente giurisprudenza e ha cassato senza rinvio la sentenza, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., rilevando che non poteva essere proposta la domanda di merito a cognizione piena senza la previa instaurazione della fase sommaria. Ha inoltre ritenuto superflua la rimessione al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio, poiché la decisione rendeva inutili ulteriori accertamenti. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; disposto l'onere del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per lamentare la decisione su questioni non previamente sottoposte al contraddittorio.

  • art. 183 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione al contraddittorio processuale e alle questioni introdotte in decisione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura di nullità per difetto di motivazione e di contraddittorio.

  • art. 13 D.M. n. 44 del 2011

    Invocato per sostenere la perfezione del deposito telematico alla ricezione della ricevuta di avvenuta consegna.

  • art. 16-bis D.L. n. 179 del 2012

    Invocato in tema di deposito telematico e iscrizione a ruolo degli atti.

  • art. 51, comma 2, lett. a) e b), D.L. n. 179 del 2012 conv. in L. n. 114 del 2014

    Richiamato dal ricorrente sulla disciplina del deposito telematico.

  • art. 548 c.p.c.

    Invocato per contestare l'assunto secondo cui il terzo non avrebbe reso la dichiarazione dovuta.

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'apparenza della motivazione.

  • art. 2495 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità della procedura esecutiva promossa contro società cancellata dal registro delle imprese.

  • art. 617, comma 2, c.p.c.

    Norma centrale: l'opposizione agli atti esecutivi deve essere preceduta dalla fase sommaria obbligatoria dinanzi al giudice dell'esecuzione.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    Applicato per cassare senza rinvio la sentenza, poiché la domanda non poteva essere proposta nella forma seguita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • L'opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. richiede la preventiva instaurazione della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione; in difetto, la successiva domanda di merito a cognizione piena non è proponibile.
  • Se il giudice di merito dichiara inammissibile l'opposizione per una ragione processuale assorbente, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente quella ratio decidendi; motivi diretti solo su questioni diverse sono inidonei a scalfire la decisione.
  • Quando la decisione impugnata è fondata su un vizio processuale che impedisce l'esame del merito e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte può cassare senza rinvio ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c.
  • Laddove non sia stata evocata in giudizio una parte necessaria, la rimessione al giudice di merito può risultare inutile se la causa è definita per una ragione processuale assorbente che esclude ogni ulteriore istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.