Cassazione Civile, Ordinanza n. 02147/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società, aggiudicataria di appalti per la gestione di servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo, aveva emesso fatture applicando l'IVA al 22% in regime di split payment e detraendo l'IVA sugli acquisti. Successivamente l'Agenzia delle entrate, rispondendo a un interpello del Ministero dell'Interno, aveva affermato che tali prestazioni, per il gestore unico di un servizio complesso, rientravano nel regime di esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 21, d.P.R. n. 633/1972, con distinzioni per cooperative sociali, consorzi e associazioni di volontariato. Il Ministero e la Prefettura avevano quindi invitato le strutture periferiche ad adeguarsi e la società a rettificare le fatture già emesse. La società ha impugnato tali note deducendo che esse avessero illegittimamente modificato, anche con effetto retroattivo, il regime fiscale dei contratti già stipulati e incidessero sulle condizioni negoziali, perché l'offerta era stata formulata includendo l'IVA al 22% e confidando nella detraibilità dell'IVA sugli acquisti. Il Tribunale amministrativo aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario; il Tribunale di Napoli, investito della causa dopo translatio iudicii, ha invece sollevato conflitto negativo ritenendo la giurisdizione tributaria. In Cassazione si controverte dunque solo sulla corretta individuazione della giurisdizione, applicando il criterio del petitum sostanziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha risolto il conflitto di giurisdizione affermando che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice tributario. Ha ritenuto decisivo che la domanda sostanziale non fosse diretta a ottenere un sindacato sulla pretesa tributaria in sé, bensì a contestare atti del Ministero e della Prefettura qualificabili come illegittima modifica delle condizioni contrattuali e inadempimento nell'esecuzione dei contratti di appalto già conclusi. La nota dell'Agenzia delle entrate in risposta all'interpello è stata considerata un mero parere generale e astratto, non immediatamente lesivo né rivolto al singolo rapporto tributario della società, quindi non idoneo a radicare la giurisdizione tributaria. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio.
Norme richiamate
la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda, cioè al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola prospettazione formale della parte
richiamato per la trattazione del conflitto in camera di consiglio
art. 17-ter d.P.R. n. 633/1972
richiamato come base del regime di split payment applicato dalla società
art. 10, comma 1, n. 21, d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale disposizione che, secondo l'Agenzia delle entrate, conduceva all'esenzione IVA per il servizio in questione, salvo eccezioni
l'elencazione degli atti impugnabili è tassativa ma, in presenza dei requisiti di lesività e immediata riferibilità a una pretesa tributaria, può estendersi ad atti equiparabili; nella specie la nota dell'Agenzia non possedeva tali caratteristiche
art. 6 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
le risposte a interpello ex art. 11 l. n. 212/2000 non sono impugnabili
art. 11 l. 27 luglio 2000, n. 212
fonte dell'istituto dell'interpello fiscale, le cui risposte sono qualificate come meri pareri
art. 24 Cost.
richiamato nel ragionamento sulla tutela del contribuente che giustifica l'interpretazione estensiva degli atti impugnabili
art. 53 Cost.
richiamato nel ragionamento sulla tutela del contribuente e sulla capacità contributiva
art. 97 Cost.
richiamato per il buon andamento dell'amministrazione, nel bilanciamento interpretativo sull'impugnabilità degli atti
Massime di principio
- Ai fini del regolamento di giurisdizione, il criterio decisivo è il petitum sostanziale: occorre guardare alla reale natura della controversia e alla posizione giuridica dedotta in giudizio, non alla qualificazione formale delle domande.
- Se la domanda riguarda l'esecuzione di un contratto già concluso e denuncia un comportamento della pubblica amministrazione come illegittima modifica delle condizioni negoziali o inadempimento, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, anche se il tema coinvolge profili fiscali.
- La giurisdizione tributaria non può essere radicata per il solo fatto che una parte contesti, in via incidentale, la corretta disciplina IVA, quando l'oggetto effettivo della lite è contrattuale e non la pretesa tributaria in senso proprio.
- Le risposte dell'Amministrazione finanziaria a interpello, quando hanno contenuto generale e astratto e non sono rivolte a una specifica pretesa tributaria immediatamente lesiva del singolo contribuente, non sono idonee a fondare la giurisdizione tributaria né a essere considerate atti impugnabili in senso proprio.
- La tassatività degli atti impugnabili nel processo tributario va letta in chiave funzionale: possono essere impugnati anche atti atipici solo se contengono una pretesa tributaria concreta, esplicitata nelle sue ragioni fattuali e giuridiche, e immediatamente lesiva.
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