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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44835/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (8/6/2022) che aveva respinto l'appello avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari (ordinanza 22/1/2022) in relazione ai reati connessi alla normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) e reati contro il patrimonio (artt. 624-625 c.p.). Il difensore denunciava violazione di legge (art. 275 c.p.p.) e vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari per pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c) c.p.p.), nonché l'iniquità e sproporzione della misura rispetto alla riqualificazione del fatto (coltivazione, assorbimento della detenzione) e l'erronea contestazione della recidiva, essendo la sentenza presupposto estinta ai sensi dell'art. 445 c.p.p. Inoltre si contestava la nullità per incompletezza nella trasmissione degli atti (art. 100 disp. att. c.p.p.), poiché mancava l'accettazione del Pubblico Ministero alla proposta dell'imputato di applicazione pena.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per rinuncia: il difensore ha depositato dichiarazione di rinuncia il 8/9/2022 dopo che, con sentenza del 20/7/2022, era stata accolta la richiesta di applicazione della pena che ha comportato la concessione della sospensione condizionale della pena e l'estinzione della misura cautelare ai sensi dell'art. 300, comma 3, c.p.p., con conseguente rimessione in libertà del Volpicelli. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia/interesse venuto meno e ha precisato che ciò non configura soccombenza e non comporta condanna alle spese o applicazione della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina delitti in materia di stupefacenti; la sua indicazione riguarda la fattispecie per la quale erano applicati gli arresti domiciliari.

  • artt. 624-625 cod. pen.

    Norme penali in materia di furto e rapina: citate come reati concorrenti nell'ordinanza cautelare.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Circostanza aggravante riferita alla motivazione della misura cautelare; richiamata nella imputazione originaria.

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    Previsione relativa alle esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione: la Corte ha valutato che tali esigenze fossero ancora ritenute sussistenti dal Tribunale del riesame.

  • art. 275 c.p.p.

    Disposizione sul ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; il ricorso sollevava tali profili ma è stato dichiarato inammissibile per rinuncia sopravvenuta.

  • art. 445 c.p.p.

    Norma concernente estinzione del reato per effetto dell'applicazione della pena su richiesta (istituto simile al patteggiamento o applicazione pena su richiesta); richiamata in relazione alla presunta estinzione della sentenza presupposto e all'erronea contestazione della recidiva.

  • art. 100 disp. att. c.p.p.

    Regola sulla trasmissione degli atti al giudice dell'appello cautelare: la difesa denunciava carenze nella trasmissione (mancata produzione dell'accettazione del PM), ma la questione è divenuta superflua a seguito della rinuncia.

  • art. 300, comma 3, c.p.p.

    Disciplina gli effetti dell'applicazione della pena e la conseguente estinzione della misura cautelare; è la norma che ha determinato la remissione in libertà del ricorrente e la successiva rinuncia al ricorso.

  • Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per ribadire che il venir meno dell'interesse (rinuncia) non configura soccombenza e quindi non comporta condanna alle spese o sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso, intervenuta dopo l'applicazione della pena con sospensione e l'estinzione della misura cautelare, determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto venir meno dell'interesse.
  • La sopravvenuta estinzione della misura cautelare per effetto dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 300, comma 3, c.p.p. rende irrilevanti questioni processuali che riguardano la legittimità della misura stessa (mancanza di interesse a proseguire).
  • La rinuncia o il venir meno dell'interesse non equivale a soccombenza sostanziale: non si applicano automaticamente condanna alle spese né sanzioni pecuniarie previste per lo soccombente.
  • Nei giudizi cautelari è rilevante la corretta e completa trasmissione degli atti al giudice dell'appello; l'assenza di documenti (es. accettazione del PM) può essere motivo di impugnazione, ma la sua incisività dipende dall'esito sostanziale del procedimento.
  • La riqualificazione del fatto (es. da detenzione a coltivazione) e l'eventuale estinzione della sentenza presupposto possono incidere sulla necessità, adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare: tali elementi vanno sempre considerati e motivati specificamente dal giudice.
  • Le doglianze sulla motivazione del giudice del riesame (valutazione del pericolo di reiterazione, proporzione della misura) devono essere specifiche e basate su elementi nuovi o non considerati precedentemente per poter mutare la valutazione cautelare.

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