Cassazione Penale, Sentenza n. 44664/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 06/07/2021 che, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato a Mannelli e Kozarova (capo 31) e ha condannato Trinci per i capi 32-35. Trinci deduce: inammissibilita' dell'atto di appello del P.M.; carenze motivazionali della sentenza di appello (in particolare insufficiente e non rafforzata motivazione della riforma dell'assoluzione di primo grado, mancato esame diretto dell'imputato in rito abbreviato, errata valutazione delle intercettazioni e del concorso come extraneus, vizio nella quantificazione della pena e diniego dei benefici). Mannelli e Kozarova deducono, tra l'altro, insufficiente motivazione riguardo all'art. 8 D.lgs. 74/2000 (dolo e finalita' di evadere), mancata considerazione di documenti e dichiarazioni a favore, e doglianze sulla pena e sui benefici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi: ha respinto come infondati vari motivi di Trinci relativi all'inammissibilita' dell'appello del P.M. e al mancato esame diretto dell'imputato (tenendo conto della scelta del rito abbreviato e della giurisprudenza CEDU). Tuttavia ha ritenuto fondato il motivo principale di Trinci relativo alla carenza della motivazione della Corte d'Appello nel riformare l'assoluzione di primo grado (mancanza di motivazione rafforzata e confronto puntuale con le argomentazioni assolutorie), ed ha pertanto annullato la sentenza impugnata nei confronti di Trinci Sauro con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. I ricorsi proposti da Mannelli Renzo e Kozarova Alica sono stati dichiarati inammissibili (doppia conforme e motivazione ritenuta sufficiente per i capi a loro carico). In sintesi: accoglimento parziale del ricorso di Trinci (annullamento e rinvio); inammissibilita' dei ricorsi di Mannelli e Kozarova.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. c) ed e)
Norma richiamata come parametro dei vizi di motivazione, contraddittorieta' e inosservanza di norme processuali; la Corte la utilizza per valutare i motivi di cassazione volti a censurare la motivazione di merito e la correttezza formale delle argomentazioni.
Richiamato nel quadro delle regole sull'ammissibilita' dell'appello; la Corte confronta l'atto di appello del P.M. con la sentenza impugnata per verificare specificita' e sufficienza delle critiche.
Citato per distinguere la procedura speciale prevista per l'inammissibilita' per manifesta infondatezza in appello e per affermare i limiti del sindacato di inammissibilita' in sede d'appello.
Richiamato nel contesto delle garanzie processuali e del procedimento abbreviato; la Corte lo pone in relazione all'esame delle prove e all'eventuale rinnovazione probatoria in caso di riforma.
La Corte ricorda che l'art. 8 punisce l'emissione di fatture false "al fine di consentire a terzi l'evasione" e che si tratta di reato di pericolo: non e' necessaria la concreta evasione dell'imposta, basta la finalita' e il pericolo che essa si verifichi.
Richiamati nella discussione sul concorso di persone nel reato e sulla distinzione tra autore e extraneus; usati per valutare se vi sia stato un contributo materiale o morale consapevole e volontario del concorrente.
Citato in relazione alla determinazione della pena e ai criteri di dosimetria; la Corte ricorda che la scelta di una pena prossima al minimo rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
art. 619 cod. proc. pen. comma 1
Rievocato per il principio secondo cui argomentazioni processuali delle parti, se infondate, non generano autonomo vizio di motivazione della sentenza; la Corte puo' correggere la motivazione quando la decisione in diritto sia corretta.
Costituzione artt. 111 e 117
Richiamati in riferimento al diritto al giusto processo e al necessario rispetto dei principi convenzionali; la Corte li interpreta alla luce della giurisprudenza CEDU sul rito abbreviato e sulle modalita' di appello.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo art. 6 §1
Utilizzata per valutare la compatibilita' con il giusto processo della mancata rinnovazione dell'assunzione di prove orali in appello nel caso del rito abbreviato: la Corte ricorda la giurisprudenza CEDU che ammette limitazioni se la scelta del rito implica rinuncia alle prove orali.
Massime di principio
- In caso di riforma in senso accusatorio di una sentenza assolutoria resa con rito abbreviato il giudice d'appello deve fornire una motivazione rafforzata, con il puntuale confronto delle ragioni che avevano portato all'assoluzione, e motivare perché le stesse prove documentali assumono diversa valenza.
- La scelta del rito abbreviato comporta la rinuncia alla prova orale: la corte d'appello non e' automaticamente tenuta ad esaminare direttamente l'imputato o rinnovare le prove orali se l'imputato ha consapevolmente scelto quel rito e tutte le argomentazioni difensive sono state comunque presentate.
- L'atto di appello (come ogni impugnazione) deve avere specificita' intrinseca ed estrinseca: il giudice verifica il confronto tra atto di appello e decisione impugnata per valutarne l'ammissibilita'. Motivazioni meramente generiche o riproposizioni non specifiche possono determinare inammissibilita' o rigetto della doglianza.
- Nei reati tributari ex D.lgs. 74/2000 (art. 8 e affini) la norma tutela il pericolo di evasione: non e' necessario che l'evasione si sia concretamente verificata, ma che l'emissione di fatture false abbia la finalita' di consentire a terzi l'evasione.
- La determinazione della pena entro i limiti edittali, soprattutto se prossima al minimo e motivata richiamando i criteri dell'art. 133, rientra nella discrezionalita' del giudice di merito e difficilmente e' sindacabile in cassazione se adeguatamente richiamati i criteri generali.
- Le doglianze su mancata concessione di benefici (sospensione condizionale, non menzione) devono essere specifiche: il diniego puo' risultare logicamente implicito nella motivazione che rileva la gravita' e la pericolosita' delle condotte e non necessariamente necessita di una esposizione separata quando le ragioni sono deducibili dal complesso motivazionale.
- In presenza di sentenze conformi di primo e secondo grado (c.d. doppia conforme) la Cassazione richiede che il ricorrente indichi con precisione vizi decisivi; omissioni valutative isolate o minime inconsistenti non sono di per se' idonee ad annullare la decisione.
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