Cassazione Penale, Sentenza n. 44656/2022 del 24/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, in rito abbreviato, della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309/1990 per illecita detenzione a fini di spaccio di circa 5 grammi di cocaina. L'imputato era stato assolto, per mancanza dell'elemento soggettivo, dal reato di cui all'art. 495 c.p. La difesa ha dedotto due censure: 1) mancata concessione della sospensione condizionale della pena; 2) presunta irragionevolezza o mancata adeguata motivazione della pena irrogata (6 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa). È stato altresì disposto sequestro conservativo del denaro e confisca della sostanza e di un telefono cellulare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo i motivi infondati. Sulla sospensione condizionale la Corte ha confermato la correttezza della valutazione discrezionale del giudice di merito: la presenza di oltre 5.400 euro, in gran parte nascosti nelle scarpe e senza giustificata provenienza, ha legittimato la prognosi negativa sul comportamento futuro del condannato e la conseguente negazione del beneficio. Sulla congruità della pena la Corte ha rilevato che la sanzione è contenuta nel mediotedio edittale e, essendo prossima al minimo, la motivazione è adeguata se indica la congruità e adeguatezza della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina le ipotesi di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; applicata per la condanna per la detenzione di circa 5 grammi di cocaina con finalita di cessione.
art. 495 c.p.
Norma citata nel provvedimento originario per la quale l'imputato è stato assolto in primo grado per mancanza dell'elemento soggettivo; la Corte di cassazione ne registra l'assoluzione senza contestarla.
art. 616 c.p.p.
Disposizione processuale richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione.
Giurisprudenza: Cass. Sez. III, 9 luglio 2019, n. 29968
Richiamata insieme ad altra giurisprudenza per affermare il principio secondo cui, quando la pena inflitta è contenuta nel medio edittale e prossima al minimo, l'onere motivazionale del giudice è soddisfatto dal richiamo alla congruità e adeguatezza della sanzione.
Giurisprudenza: Cass. Sez. II, 21 luglio 2017, n. 36104
Ulteriore richiamo giurisprudenziale volto a confermare il criterio sul grado di dettaglio richiesto nella motivazione della pena quando questa rientra nel range edittale medio.
Massime di principio
- La concessione della sospensione condizionale della pena è una valutazione prognostica discrezionale del giudice di merito e può essere negata se risultano elementi concreti che giustificano una prognosi negativa sul comportamento futuro del condannato.
- Il possesso di somme di denaro di rilevante entità, specialmente se occultate e non giustificate sulla provenienza, può essere considerato elemento fattuale idoneo a ritenere che il soggetto procuri i mezzi di sussistenza attraverso attività illecite, influenzando negativamente la concessione di benefici penitenziari.
- Quando la pena inflitta rientra nel range medio edittale e soprattutto se è prossima al minimo, il giudice di merito assolve adeguatamente il proprio onere motivazionale anche con un richiamo alla congruità e adeguatezza della pena, senza necessità di una motivazione particolarmente dettagliata.
- In sede di cassazione la revisione della valutazione discrezionale del merito è limitata: la Corte verifica l'assenza di arbitrarietà o illogicità nella motivazione e se gli elementi di fatto su cui si basa la decisione non sono stati efficacemente contestati in cassazione, la decisione dei giudici di merito viene di regola confermata.
- La condanna alle spese processuali in cassazione può essere disposta ai sensi dell'art. 616 c.p.p. quando il ricorso è dichiarato infondato.
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