Cassazione Penale, Sentenza n. 44665/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Passucci impugnava la sentenza di appello sostenendo: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 2 del D.lgs. 74/2000 in relazione alla sussistenza del reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, deducendo che le fatture contestate non erano state annotate in contabilità né dedotte in dichiarazione e che l'Iva dichiarata non corrispondeva a quella indicata nei documenti; le fatture sarebbero state al più esibite in un secondo momento come giustificazione postuma. (2) vizio per mancata applicazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) per la labilità del fatto e per la collaborazione processuale, con critica alla motivazione della corte che avrebbe ritenuto la pena spropositata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto congrua la motivazione della corte d'appello: il reato ex art. 2 D.lgs. 74/2000 si configura anche quando le fatture, pur non annotate nei registri, siano detenute tra la documentazione fiscale e siano state esibite per giustificare elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione; la valutazione non è congetturale e non affetta da vizio manifesto. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo generico e ha condiviso il rigetto delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi a favore del ricorrente, richiamando la riforma dell'art. 62-bis. Per riflesso il ricorrente è condannato alle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2 D.lgs. 74/2000
Il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti si considera consumato quando le fatture sono registrate nelle scritture contabili oppure sono detenute e utilizzate a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria; anche la mera detenzione ed esibizione per giustificare voci dichiarate può integrare l'elemento materiale del reato.
art. 62-bis c.p. e art. 133 c.p.
Dopo la riforma del 2008 (d.l. 23/5/2008 n.92, conv. legge 24/7/2008 n.125) non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per riconoscere le attenuanti generiche: occorrono elementi positivi che giustifichino la diminuzione, e il giudice può negarle se tali elementi mancano.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto altresì un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende richiamando principi di responsabilità contributiva.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con legge 24 luglio 2008, n. 125
Riforma che ha modificato i criteri di riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis), rendendo necessario l'accertamento di elementi positivi per concederle.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione del contributo alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpevolezza nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur imponendo un versamento equitativo.
Massime di principio
- Per il reato di utilizzo di fatture inesistenti non è necessario che le fatture siano annotate nei registri: la loro detenzione e l'esibizione agli organi fiscali per giustificare voci dichiarate può essere considerata 'utilizzo' ai fini dell'art. 2 D.lgs. 74/2000.
- La mera discrepanza quantitativa minima fra l'Iva indicata in dichiarazione e quella risultante dalle fatture non è di per sé sufficiente a escludere il reato, se sussistono elementi che dimostrino l'uso delle fatture per giustificare crediti o elementi passivi.
- In cassazione il sindacato sulla motivazione richiede vizi di macroscopica evidenza (ictu oculi); deduzioni difensive non dettagliate o incompatibili con le conclusioni motivate dalla corte d'appello difficilmente determinano l'annullamento.
- Le richieste di applicazione delle attenuanti generiche devono essere specificamente motivate e corredate da elementi positivi (es. comportamento di riparazione, collaborazione concreta, integrazione di fatto lieve); dopo la riforma del 2008 lo stato di incensuratezza non basta.
- La genericità dei motivi di impugnazione (soprattutto in ordine alle attenuanti) può determinare l'inammissibilità del ricorso o il rigetto del motivo per carenza di specificità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle Ammende; l'ammontare può essere determinato in via equitativa se non sussiste colpa grave nella proposizione del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44656/2022 del 24/11/2022
- Sentenza penale · 24 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44658/2022 del 24/11/2022
- Sentenza penale · 24 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44660/2022 del 24/11/2022
- Sentenza penale · 24 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44664/2022 del 24/11/2022
- Sentenza penale · 24 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44666/2022 del 24/11/2022
- Sentenza penale · 24 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44667/2022 del 24/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →