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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44658/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fiacchi era stato condannato per il reato di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 74/2000 per non aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative al 2011, causando un'evasione di imposte dirette pari a €89.579,00 e di IVA pari a €115.808,00. In appello la difesa ha proposto due motivi: 1) mancata riapertura dell'istruttoria per sentire il commercialista Bacchini, ritenuto responsabile dell'omissione; 2) vizio di motivazione quanto alla sussistenza del dolo specifico dell'imputato (la volontà deliberata di omettere anche il pagamento delle imposte).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo punto ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello di non riaprire l'istruttoria perché la prova richiesta non avrebbe avuto carattere decisivo né avrebbe scardinato il convincimento dei giudici di merito: l'omissione era proseguita anche dopo la cessazione del rapporto con il commercialista, il che indica responsabilità autonoma dell'imputato; inoltre la testimonianza sollecitata avrebbe avuto problemi di ammissibilità/effetto autoaccusatorio. Sul secondo punto la Corte ha condiviso la valutazione del dolo specifico ricavabile anche dal comportamento successivo dell'imputato (mancato pagamento delle imposte), richiamando consolidata giurisprudenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Norma che sanziona l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale; la Corte ha confermato che l'omissione rilevante ai fini penali può integrare dolo specifico quando sia accompagnata da comportamenti successivi che dimostrino la volontà di non adempiere (es. mancato versamento).

  • Cod. proc. pen., art. 616

    Articolo richiamato a fondamento della condanna al pagamento delle somme per spese processuali e per la Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • Corte di cassazione, Sez. II, 7 settembre 2017, n. 40855

    Giurisprudenza richiamata sul principio che la rinnovazione dell'istruttoria in appello è ammissibile solo se la prova nuova ha natura decisioniva e può mettere in crisi il ragionamento che ha portato alla condanna.

  • Corte di cassazione, Sezioni Unite, 25 marzo 2016, n. 12602

    Conferma il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruttoria in appello; la discrezionalità del giudice di merito è vincolata alla necessità che la prova nuova sia idonea a influire sulla decisione.

  • Corte di cassazione, Sez. III, 29 maggio 2020, n. 16469

    Giurisprudenza che afferma la possibilità di desumere il dolo specifico di omissione tributaria anche dal comportamento successivo del contribuente, in particolare dal mancato pagamento delle imposte dovute.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in sede di appello è un rimedio eccezionale: può essere disposta solo se la prova nuova è decisiva e idonea a mettere in crisi la decisione di primo grado.
  • Il giudice di appello ha discrezionalità nel valutare l'ammissibilità e l'utilità di nuove prove; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogica o in contrasto con principi consolidati.
  • La responsabilità per omissione dichiarativa non si elimina automaticamente se un consulente/terzo ha omesso l'adempimento: va valutato se l'omissione è proseguita anche dopo la cessazione del rapporto, elemento che può indicare una scelta del contribuente.
  • Il dolo specifico nell'omessa presentazione della dichiarazione può essere desunto anche dal comportamento successivo del contribuente, in particolare dal mancato pagamento delle imposte dovute; non è necessario che vi sia una dichiarazione esplicita di volontà fraudolenta.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono essere sanzionati con condanna alle spese e con somme alla Cassa delle ammende, a norma del codice di procedura penale.

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