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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44660/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due ricorsi per cassazione proposti dagli avv.ti Cesare Placanica e Sandro D'Aloisi impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma del 25/02/2021 che aveva confermato la condanna in rito abbreviato di Simone Simeoni per reati relativi a sostanze stupefacenti. I motivi denunciavano, tra l'altro: vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla configurabilità dell'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990) e alla qualificazione del ruolo di Simeoni (promotore/organizzatore/finanziatore vs mero partecipe); deduzioni che le condotte contestate si esaurissero in mera posizione di acquirente/consumatore (capo N: tentato acquisto di 7 kg di cocaina; capo O: importazione di 251,2 kg di hashish e 1,602 kg di marijuana); richieste critiche sulla valutazione della prova (intercettazioni, sequestri, ruoli operativi) e sulla determinazione della pena (esclusione della recidiva, prevalenza delle attenuanti generiche, eccessività degli aumenti per continuazione). Inoltre fu avanzata istanza di sospensione del processo ex art. 721 c.p.p. per la consegna dell'imputato dall'autorità spagnola in esecuzione di mandato di arresto europeo e questioni connesse al principio di specialità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi complessivamente infondati e li ha rigettati. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito circa l'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico e la sussistenza dei ruoli attribuiti a Simeoni (promotore/organizzatore/finanziatore), ritenendo adeguatamente motivata la valutazione delle intercettazioni, dei sequestri e dei moduli operativi del gruppo. Ha ritenuto configurabile il reato di tentato acquisto (capo N) sulla base dell'accordo avanzato, del campione di cocaina assaggiato e della predisposizione di risorse e trasporto; ha confermato il concorso nell'importazione contestata (capo O) in relazione ai contatti, alle somme predisposte e all'organizzazione del trasporto che hanno portato al sequestro. Quanto all'istanza di sospensione ex art. 721 c.p.p., la Corte ha chiarito che, nell'ambito del mandato di arresto europeo, vale un principio di specialità attenuato: lo Stato di emissione può procedere penalmente per reati anteriori e diversi senza l'assenso dello Stato di esecuzione purché la persona non sia privata della libertà in conseguenza del procedimento; pertanto l'eccezione di improcedibilità è infondata nelle condizioni poste. Sulla determinazione della pena la Cassazione ha ritenuto congrua la scelta del giudice di merito (pena complessiva di 14 anni e 8 mesi dopo diminuzione per il rito), con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva specifica dati i gravi precedenti e il ruolo svolto. In sintesi: ricorsi respinti, sentenza di merito confermata.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)

    La Corte ribadisce che per la configurabilità dell'associazione non è richiesta una organizzazione complessa: è sufficiente una struttura, anche rudimentale, idonea e stabile a perseguire il fine comune; la presenza di ruoli distinti (promotore, organizzatore, finanziatore) è rilevante e può essere desunta da attività concrete come reperimento fondi, invio emissari, coordinamento trasporti.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (illeciti sugli stupefacenti)

    Riferimento normativo per i reati-fine (tentato acquisto/importazione); la Corte ricava l'integrazione del tentativo dall'avanzamento della trattativa, dal reperimento di risorse, dal trasporto e dal campione.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nei reati di stupefacenti; utile a qualificare il contributo del singolo agli illeciti commessi.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. (vizî di motivazione)

    La Corte sottolinea i limiti del sindacato in Cassazione: va dedotto con specificità il vizio di motivazione (carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e non è consentita una mera rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 721 cod. proc. pen.

    la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale (...) per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa

    Richiamato nella richiesta di sospensione: il principio tutela la libertà personale della persona consegnata, ma la Corte precisa che il divieto incide sulla restrizione della libertà e non necessariamente sulla procedibilità dell'azione penale.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, artt. 26 e 32 (attuazione del mandato d'arresto europeo)

    La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale

    La Corte interpreta la normativa alla luce della decisione quadro e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: il principio di specialità è attenuato e consente il procedimento per reati anteriori e diversi se non comporta restrizione della libertà; in assenza di assenso dello Stato di esecuzione, non possono essere applicate misure restrittive.

  • Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (mandato d'arresto europeo)

    il principio di specialità non si applica quando "il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale"

    Fondamento del principio di specialità attenuato nell'UE; la Corte adotta questa interpretazione per consentire il procedimento nazionale se non è in gioco la privazione della libertà.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, Leymann e Pustovarov (C-388/08)

    Richiamata per affermare che lo Stato di emissione può incriminare e condannare la persona consegnata per reati diversi purché la persona non sia sottoposta a restrizione della libertà durante o in conseguenza del procedimento.

  • art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)

    Richiami sui criteri di motivazione della pena: il giudice di merito ha ampia discrezionalità; è sufficiente indicare i criteri adottati (es. "pena congrua") salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media ed allora è necessaria motivazione dettagliata.

Massime di principio

  • Per ritenere l'associazione finalizzata al narcotraffico non è necessaria un'organizzazione complessa: sono sufficienti strutture anche rudimentali, ruoli distinti e una continuità operativa che dimostrino l'"affectio societatis".
  • La qualificazione del ruolo (promotore, organizzatore, finanziatore) può essere desunta da comportamenti concreti come reperimento di fondi, invio di emissari, organizzazione del trasporto, controllo della qualità (assaggio del campione) e coordinamento delle attività.
  • Il tentato acquisto/importazione di stupefacenti si configura quando la trattativa ha raggiunto un elevato grado di avanzamento (accordo, campione, reperimento risorse, predisposizione trasporto): non basta la mera espressione di interesse come consumatore.
  • In materia di mandato d'arresto europeo il principio di specialità è 'attenuato': lo Stato di emissione può procedere per reati anteriori e diversi senza consenso dello Stato esecutore purché il procedimento non comporti la privazione della libertà personale; in caso contrario è necessario ottenere l'assenso.
  • In Cassazione le censure devono essere puntuali e specifiche: non è ammesso un generico riesame degli elementi di fatto o della persuasività delle prove; il sindacato è limitato ai vizi di motivazione manifesti e ben dedotti.
  • La determinazione della pena spetta al giudice di merito entro ampia discrezionalità; è sufficiente che la motivazione dia conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., salvo che la pena appaia eccessiva rispetto alla media ed allora è richiesta motivazione più puntuale.

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