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Sentenza

Sentenza n. 4147/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto della Prefettura di -OMISSIS- prot. interno del 28.10.2024 di rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente contro il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia a più colpi; nonché, per completezza e per quanto occorrer possa: - della comunicazione di avvio del procedimento della Questura di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 10.12.2020 avente ad oggetto la revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo; - del decreto della Questura di -OMISSIS- n. -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 29.01.2021 di revoca della licenza di porto di fucile per lo sport tiro a volo; - del decreto della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- Area 1 del 1.02.2021 di divieto di detenzione di armi e munizioni; - del decreto prot. n. -OMISSIS- Area 1 della Prefettura di -OMISSIS- con cui è stato disatteso il ricorso gerarchico contro la revoca della licenza di porto di fucile; - del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 6.02.2024 Cat. 6F/2024 Div. P.A.S.I. con il quale è stata dichiara irricevibile la domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia a più colpi; ed ancora, e più in generale, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202403380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, unitamente ai precedenti provvedimenti di revoca della licenza e di divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato cumulativamente il decreto prefettizio del 28 ottobre 2024 di rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, il diniego questorile del 6 febbraio 2024, la revoca della precedente licenza per tiro a volo del 29 gennaio 2021, il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni del 1° febbraio 2021 e il relativo rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto l’errata e limitata interpretazione della domanda di rinnovo, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione e la motivazione apparente, la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 4 d.P.R. 1199/1971, nonché la contraddittorietà dell’azione amministrativa e della motivazione. L’Amministrazione ha eccepito che il divieto prefettizio ex art. 39 TULPS era un provvedimento autonomo, ormai inoppugnabile per tardività, e che i successivi provvedimenti questorili costituivano conseguenze vincolate del divieto. Il divieto era stato adottato dopo il ritiro cautelare delle armi a seguito di una denuncia per rissa con lesioni gravissime; la Prefettura aveva inoltre richiamato precedenti denunce e l’adozione, nel tempo, di tre divieti di detenzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso. È irricevibile, perché notificato il 20 dicembre 2024 oltre il termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a., l’impugnazione del divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni adottato il 1° febbraio 2021. Il Collegio ha ritenuto che tra il divieto prefettizio ex art. 39 TULPS e la revoca questorile della licenza di porto d’armi sussista un rapporto di presupposizione e conseguenzialità immediata, diretta e necessaria: una volta adottato il divieto, il Questore non dispone di margini discrezionali per mantenere la licenza. Poiché il provvedimento presupposto era ormai consolidato, l’annullamento dei successivi dinieghi o revoche non avrebbe procurato al ricorrente alcun vantaggio concreto e attuale; per tale ragione le impugnazioni dei provvedimenti questorili e dei dinieghi di rinnovo sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse. Il TAR ha precisato che l’interessato può chiedere all’Amministrazione il riesame del divieto in presenza di fatti nuovi, idonei a dimostrare il recupero dei requisiti di affidabilità, ma fino a un eventuale esito positivo il divieto continua a costituire elemento ostativo al rilascio della licenza. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    Il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni costituisce il presupposto necessario dei successivi provvedimenti sulla licenza di porto d'armi.

  • artt. 11 e 43 TULPS

    La revoca della licenza di porto d'armi consegue in modo diretto e vincolato all'adozione del divieto prefettizio di detenzione di armi.

  • art. 29 c.p.a.

    L'azione di annullamento del divieto prefettizio deve essere esercitata entro il termine decadenziale; l'impugnazione proposta nel 2024 contro il provvedimento del 1° febbraio 2021 è tardiva.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione, ma non esaminato nel merito a causa dell'irricevibilità e dell'inammissibilità delle impugnazioni.

  • art. 4 d.P.R. 1199/1971

    Invocato dal ricorrente in relazione al ricorso gerarchico, ma non esaminato nel merito per le ragioni processuali assorbenti.

Massime di principio

  • Tra il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS e la revoca della licenza di porto d’armi sussiste un rapporto di presupposizione e conseguenzialità immediata, diretta e necessaria; pertanto, una volta adottato il divieto, la revoca della licenza da parte del Questore è vincolata.
  • L’impugnazione della revoca della licenza di porto d’armi è inammissibile per difetto di interesse quando il divieto prefettizio di detenzione delle armi, che ne costituisce il presupposto necessario, sia divenuto inoppugnabile: l’annullamento della revoca non potrebbe produrre alcun vantaggio concreto e attuale.
  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi, pur astrattamente efficace senza un termine finale predeterminato, può essere sottoposto a riesame mediante apposita istanza quando sopravvengano fatti nuovi, idonei a dimostrare, a congrua distanza di tempo, il recupero dell’affidabilità dell’interessato; fino all’eventuale esito positivo del riesame, il divieto resta ostativo al rilascio o al rinnovo della licenza.
  • L’impugnazione di un provvedimento presupposto deve essere proposta entro il termine decadenziale previsto per l’azione di annullamento; la sua proposizione tardiva determina l’irricevibilità del ricorso contro il provvedimento presupposto e priva di interesse le impugnazioni degli atti consequenziali vincolati.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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