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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20582/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pecoraro ha impugnato la conferma della condanna per inosservanza del foglio di via obbligatorio, censurando la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione: il provvedimento del Questore mancava dell'indicazione della località (l'ordine di rimpatrio nel Comune di residenza) nella quale l'imputato avrebbe dovuto fare ritorno, elemento che secondo il ricorrente era necessario e determinante per la legittimità del foglio di via obbligatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il foglio di via obbligatorio risulti normativamente fondato sulla doppia presupposizione della pericolosità e della presenza dell'interessato fuori dal luogo di residenza e che l'atto debba necessariamente contenere sia l'ordine di rimpatrio al luogo di residenza sia il divieto di ritornare nel Comune dal quale si allontana. L'assenza dell'intimazione di rimpatrio rende il provvedimento del Questore difforme dalla fattispecie tipica e affetto da nullità strutturale; tale nullità elimina il presupposto giuridico del reato di inosservanza del foglio di via e determina l'insussistenza dell'addebito. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 2

    "Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che richiede la compresenza di due presupposti (pericolosità e trovarsi fuori dalla residenza) e impone come contenuto necessario del provvedimento sia l'ordine di rimpatrio al luogo di residenza sia il divieto di ritorno nel Comune dal quale si allontana; l'assenza dell'ordine di rimpatrio determina la nullità dell'atto.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 76, comma 3

    È la norma penale che sanziona l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2; la Corte ha ritenuto che la validità dell'atto amministrativo (foglio di via) sia elemento essenziale della fattispecie penale e che la nullità dell'atto ne determini l'insussistenza del reato.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies

    Riferimento alla previsione di nullità degli atti amministrativi per carenze essenziali; la Corte ha qualificato la mancanza dell'ordine di rimpatrio come causa di nullità strutturale ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies

    Indica i parametri (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) per il sindacato di legittimità dell'atto amministrativo in sede penale; la Corte ha richiamato tale disciplina per legittimare il controllo del giudice penale sulla conformità del foglio di via alla legge.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta e ha permesso al Pubblico Ministero di formulare conclusioni ai sensi dell'articolo citato; richiamata nella fase procedurale del processo in Cassazione.

  • codice penale, art. 650 (richiamato)

    Citando l'art. 650 come esempio, la Corte ha ricordato che il potere di sindacato e disapplicazione da parte del giudice penale di atti amministrativi può trovare fondamento in previsione legislativa o nell'interpretazione della norma penale quando la legittimità dell'atto sia elemento essenziale della fattispecie criminosa.

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 120

    Richiamato per osservare che l'adozione del foglio di via obbligatorio non determina automaticamente l'inibizione al rilascio della patente; la Corte ha comunque ritenuto che la nullità del provvedimento invalida anche la rilevanza penale della condotta di guida contestata nel caso concreto.

  • Corte costituzionale, sent. n. 24/2019

    La sentenza è richiamata per sottolineare la natura preventiva (non punitiva) delle misure di prevenzione personale e la finalità di controllo futuro della pericolosità sociale, argomento usato per giustificare la necessità dell'ordine di rimpatrio nel foglio di via.

  • Corte costituzionale, sent. n. 68/1964

    "L'obbligo di portarsi, almeno inizialmente, nel Comune di residenza risponde ad una esigenza logica, fondata sulla realtà: senza la indicazione di una destinazione il foglio di via avrebbe l'aspetto di un bando, non di un ordine di trasferimento da un Comune ad un altro...."

    La sentenza storica è richiamata per confermare che il foglio di via deve indicare la destinazione (Comune di residenza) per essere efficace e garantire controllo e tutele anche per l'interessato; rafforza l'interpretazione di necessarietà dell'ordine di rimpatrio.

Massime di principio

  • Il foglio di via obbligatorio è valido solo se contiene entrambe le intimazioni previste dall'art. 2 d.lgs. 159/2011: l'ordine di rimpatrio al luogo di residenza e il divieto di ritornare nel Comune dal quale si allontana; l'assenza dell'una rende l'atto nullo.
  • La legittimità dell'atto amministrativo che costituisce presupposto del reato è sindacabile dal giudice penale; se il provvedimento è nullo per mancanza di un elemento essenziale, il reato fondato sulla sua violazione non sussiste.
  • Nelle vicende analoghe conviene verificare subito, in sede di giudizio penale, la completezza formale e sostanziale del foglio di via: l'eventuale mancanza dell'ordine di rimpatrio deve essere dedotta e può condurre alla disapplicazione dell'atto e all'insussistenza dell'addebito.
  • La finalità preventiva del foglio di via giustifica l'esigenza dell'indicazione di un luogo di destinazione stabile (residenza): l'iscrizione anagrafica d'ufficio nel comune di nascita o altre registrazioni amministrative non sostituiscono automaticamente la prova che sussista una reale residenza utile ai fini di controllo.
  • Se il destinatario non ha una residenza stabile, l'amministrazione deve comunque adottare il provvedimento nel rispetto della fattispecie tipica; l'assenza di una destinazione non può essere colmata dalla sola imposizione del divieto di ritorno senza ordinare il rimpatrio, altrimenti il provvedimento è viziato.
  • La nullità strutturale dell'atto amministrativo può avere effetti anche su altre contestazioni collegate (es. rilevanza penale di atti consequenziali), pertanto un controllo ampio della legittimità dell'atto è necessario per valutare la sussistenza complessiva dell'addebito.

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