Cassazione Penale, Sentenza n. 20546/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato, anche agli effetti civili, la loro condanna per concorso in furto in abitazione aggravato. Due i motivi principali dedotti in Cassazione: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità penale, contestato come doglianza di fatto e aspecifica; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. (recidiva), dedotto senza fornire ragioni chiare per l'esclusione della recidiva in relazione a ciascun imputato.
La decisione
Per Miani Romolo la Corte ha rilevato il certificato di morte e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sua posizione, per estinzione del reato per morte dell'imputato. Quanto agli altri ricorrenti (Dotti Gian Luca, Miani Mario e Cristea Catalina Andreea), la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché composto da mere doglianze di fatto e aspecifiche, il secondo perché riproduttivo di censure già valutate e rigettate in sede di merito e privo di specifiche ragioni per escludere la recidiva. I tre ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo fondato sull'art. 99 cod. pen. perché riproduttivo di censure già esaminate e confutate in grado di merito e perché i ricorrenti non hanno spiegato, per ciascuno di loro, le ragioni per escludere la recidiva
principio di estinzione del reato per morte dell'imputato
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al ricorrente deceduto (Miani Romolo) riconoscendo l'estinzione del reato per morte dell'imputato
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammesse censure costituite da mere doglianze di fatto o aspecifiche: i motivi devono confrontarsi puntualmente con il costrutto argomentativo della decisione impugnata
- I motivi che riproducono profili già valutati e rigettati dal giudice di merito sono spesso dichiarati inammissibili se non apportano nuovi elementi o argomentazioni giuridiche rilevanti
- Quando si deduce l'esclusione della recidiva (art. 99 c.p.), la parte deve motivare specificamente, per ciascun imputato, le ragioni tecniche e fattuali per cui la recidiva non opera; affermazioni generiche saranno inidonee
- La morte del imputato estingue il reato e comporta l'annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente alla posizione del defunto; ciò non incide sulle posizioni degli altri coimputati
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali e a sanzioni amministrative o ammende (es. contributo alla Cassa delle ammende)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20528/2023 del 15/05/2023
- Sentenza penale · 15 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20575/2023 del 15/05/2023
- Sentenza penale · 15 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20577/2023 del 15/05/2023
- Sentenza penale · 15 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20579/2023 del 15/05/2023
- Sentenza penale · 15 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20581/2023 del 15/05/2023
- Sentenza penale · 15 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20582/2023 del 15/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →