Cassazione Penale, Sentenza n. 20581/2023 del 15/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Astafi è stato condannato dal Giudice di Pace di Roma per il reato di inottemperanza, senza giustificato motivo, all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dal Questore di Salerno il 30/01/2016. Il ricorrente ha impugnato la sentenza in Cassazione con due motivi: 1) mancata ammissione di una prova decisiva richiesta (testimonianza degli agenti che procedettero al fermo del 29/02/2016), censurando la violazione del diritto di difesa; 2) vizio di motivazione per non aver spiegato il percorso argomentativo con cui il Giudice di Pace ha escluso l'esistenza di un giustificato motivo per l'inottemperanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la documentazione acquisita dimostrava compiutamente che Astafi non ottemperò all'ordine di allontanamento entro il termine prescrittogli (controllo a Roma il 29/02/2016) e che, pertanto, la testimonianza richiesta era superflua ai sensi dell'art. 29, comma 7, d.lgs. n. 274/2000. La Corte ha osservato che l'onere di allegare un giustificato motivo grava sull'interessato, il quale non ha fornito elementi specifici in tal senso; ha inoltre ritenuto insufficiente la generica condizione di disagio economico per dimostrare l'impossibilità oggettiva di ottemperare. Ha confermato la correttezza della valutazione del Giudice di Pace e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disposizione procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento; citata per indicare la modalità di trattazione della causa in Cassazione.
art. 29, comma 7, d.lgs. 28 settembre 2000, n. 274
art. 29, comma 7, d.lgs. 28 settembre 2000, n. 274
Prevede che la prova testimoniale possa risultare superflua quando la documentazione acquisita dimostri compiutamente i fatti rilevanti; la Corte ha ritenuto applicabile la norma per escludere l'utilità della testimonianza degli agenti.
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (giurisprudenza richiamata)
art. 581, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato per il principio di specificità richiesto in Cassazione: chi censura la revoca o esclusione di una prova deve spiegare la decisività della prova stessa; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia adempiuto a tale obbligo.
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Se la documentazione procesuale dimostra compiutamente gli elementi del reato, il giudice può dichiarare superflua una prova testimoniale richiesta in fase istruttoria.
- L'onere di allegare e provare l'esistenza di un "giustificato motivo" per non ottemperare a un ordine di allontanamento grava sull'interessato; occorrono allegazioni e prove specifiche, non generiche affermazioni.
- L'esclusione o la revoca di una prova è sindacabile in Cassazione solo se il ricorrente indica in modo specifico la decisività della prova esclusa; risposte generiche sulla sua potenziale utilità non sono sufficienti.
- La mera condizione di disagio economico o lo status di migrante non costituiscono di per sé prova dell'impossibilità oggettiva di adempiere a un provvedimento di espulsione/allontanamento.
- Richieste tardive o "esplorative" di prova, soprattutto se avanzate da parte diversa da quella che originariamente aveva indicato la prova, possono essere legittimamente respinte se non sorrette da elementi rilevanti già presenti agli atti.
- La prova documentale sulla residenza o altri dati anagrafici può incidere rilevantemente sulla valutazione della sussistenza di condizioni che giustifichino l'inottemperanza (es.: assenza di fissa dimora).
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