Cassazione Penale, Sentenza n. 20579/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sadiku è stato condannato per aver occupato alle sue dipendenze un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno (art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998). Ha impugnato la sentenza sostenendo: (1) vizio di motivazione perché avrebbe agito in buona fede, confidando nella regolarizzazione del lavoratore e avendo affidato gli adempimenti a un consulente (dott. Antonino Russo); (2) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), essendovi elementi che avrebbero dovuto far valutare la minore offensività del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo congrua la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto inattendenti le prove della presunta buona fede (anche per la deposizione del consulente e per la continuazione del rapporto di lavoro dopo l'esito negativo dell'istanza di regolarizzazione). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello ha valutato erroneamente la tenuità del fatto enfatizzando una durata del comportamento illecito non correttamente calcolata (senza considerare la pendency della procedura amministrativa/giudiziaria e la cessazione di fatto dell'attività lavorativa prima di alcune date rilevanti) e valorizzando connotati di protervia che, secondo la Cassazione, andavano riconnotati come frutto di ignoranza normativa più che di pervicace malizia. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e ha rinviato alla Corte d'appello di Trento per un nuovo esame sul punto, libero nel merito.
Norme richiamate
art. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma che punisce il datore di lavoro che occupa stranieri privi del permesso di soggiorno; la rilevanza del reato è di tipo permanente e si valuta in particolare nell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa più che nella sola costituzione formale del rapporto.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: va valutata con riguardo a vari indici (durata, intensità del dolo, offensività complessiva). Nel caso di reati 'permanenti' occorre dare rilievo all'effettivo svolgimento della prestazione; la pendency di procedure amministrative/giudiziarie che sospendono l'esecuzione di misure espulsive può ridurre il coefficiente di offensività e influire sulla valutazione della tenuità.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 11048 del 25/02/2010, Hong)
Principio secondo il quale, per l'art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998, rileva l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nella configurazione del reato permanente; la mera costituzione formale del rapporto ha minore rilevanza rispetto all'esecuzione della prestazione.
Massime di principio
- La buona fede del datore di lavoro non è automaticamente provata dall'essersi avvalso di un consulente: rileva il comportamento concreto (es. prosecuzione dell'attività nonostante esito negativo della regolarizzazione) e le prove documentali/deposizioni che dimostrino rassicurazioni effettive e tempestive.
- Nelle ipotesi di reato 'permanente' (come l'occupazione di stranieri privi di permesso), la valutazione della durata e dell'offensività deve concentrarsi sull'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, non sulla mera presenza formale del rapporto.
- La pendency di un ricorso amministrativo o giudiziario volto alla regolarizzazione può incidere sulla valutazione della tenuità del fatto: periodi utilmente coperti da procedure impugnative possono ridurre il coefficiente di offensività ai fini dell'art. 131-bis c.p.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una motivazione specifica e oggettiva da parte del giudice: non è sufficiente un profilo generale, occorre valutare durata, intenzionalità e danno concreto.
- Se il giudice di merito valorizza come 'protervo' un comportamento che in realtà può essere riconducibile a ignoranza normativa o a scarsa consulenza, la Corte di cassazione può intervenire per correggere il travisamento logico-giuridico e rinviare per nuovo giudizio.
- Chi impugna in Cassazione deve allegare e trascrivere integralmente gli atti e le prove rilevanti: censure che si limitano a rimandi non autosufficienti possono essere dichiarate generiche e inammissibili.
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