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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20577/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Matteo Manna era stato dichiarato colpevole della violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, contestata come reato ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Con ricorso in Cassazione la difesa ha contestato: 1) la trattazione davanti alla Corte d'appello nelle forme del rito camerale nonostante richiesta di pubblica trattazione; 2) la mancata derubricazione d'ufficio alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 75, comma 1, e conseguente mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; 3) vizi di motivazione e violazioni relative alla determinazione della pena con riferimento agli artt. 133 e ss., 99 comma 4 e 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati e ha riqualificato il fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, avendo rilevato dal decreto di sottoposizione a misura di prevenzione (Tribunale di Varese, 31/03/2015) che la sorveglianza speciale era stata disposta senza obbligo di soggiorno. In quanto contravvenzione il termine massimo di prescrizione è di cinque anni; computati i periodi di sospensione per 185 giorni, la prescrizione del fatto commesso il 22/12/2015 è maturata il 25/06/2021, anteriormente alla sentenza impugnata (06/07/2022). Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p., perché il reato, come riqualificato, è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 1

    La fattispecie prevista dal comma 1 è contravvenzionale ed opera quando la misura di prevenzione (sorveglianza speciale) è disposta senza obbligo di soggiorno; la Corte ha ritenuto applicabile questa norma alla luce del decreto di sottoposizione a misura.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2

    Il comma 2 era la qualificazione applicata in primo grado (delitto) ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che, per i fatti e per il contenuto del provvedimento di misura, la fattispecie dovesse essere ritenuta quella di cui al comma 1.

  • art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando il reato è estinto per prescrizione; la norma è stata applicata perché la riqualificazione ha determinato l'estinzione del reato prima della decisione di appello.

  • artt. 133 e ss., art. 99, comma 4, e art. 62-bis c.p.

    Norme richiamate dalla difesa con riferimento a questioni di determinazione della pena, recidiva e calcolo della pena; la Corte di Cassazione non è dovuta entrare nel merito di queste questioni dopo aver accertato l'estinzione per prescrizione conseguente alla riqualificazione.

Massime di principio

  • Se dal provvedimento di sottoposizione a misura di prevenzione emerge l'assenza di obbligo di soggiorno, la violazione delle prescrizioni può essere inquadrata come contravvenzione (art. 75 comma 1 d.lgs. 159/2011) e non come delitto: questa riqualificazione incide sul termine di prescrizione.
  • Il giudice di merito e la Corte di Cassazione possono riqualificare d'ufficio il fatto sulla base degli atti quando la diversa qualificazione è manifestamente derivabile dagli stessi atti, con effetti anche sul decorso della prescrizione.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati i termini massimi previsti per la fattispecie requalificata e le eventuali sospensioni; se la prescrizione è maturata anteriormente alla sentenza impugnata il giudice deve dichiarare l'estinzione e può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
  • Le questioni procedurali (es. richiesta di pubblica trattazione) e le censure sulla determinazione della pena sono rilevanti, ma possono diventare ininfluenti se l'accertamento sulla qualificazione del fatto conduce all'estinzione per prescrizione.
  • La difesa deve sollevare tempestivamente la richiesta di derubricazione e l'eccezione di prescrizione; tuttavia, quando la riqualificazione è evidente dagli atti, il giudice ha il potere/dovere di verificarla anche d'ufficio.

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