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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20528/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Tarli impugna la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.), chiedendo la censura per violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'art. 192 c.p.p. e contestando le statuizioni civili; deduce inoltre profili sulla quantificazione della pena e sull'aggravante dei futili motivi

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, per le ragioni indicate, i motivi relativi alla responsabilità penale e alle dichiarazioni civili per genericità e per errata impugnazione delle questioni probatorie (occorrendo art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.). Tuttavia ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio: una volta esclusa l'aggravante dei futili motivi il reato è di competenza del Giudice di pace e la pena (sette mesi di reclusione) è illegale; va pertanto applicata la sanzione prevista dall'art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. 274/2000 o altra sanzione prevista per i reati di competenza del Giudice di pace. La Cassazione rinvia alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    Norma sostanziale del reato di lesioni personali, indicata come titolo di reato per la condanna impugnata

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ricorda che non è uso corretto invocarla per riformare la valutazione delle prove in Cassazione, poiché le doglianze sulla motivazione devono essere formulate secondo i limiti dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La Corte ricorda che la contestazione dell'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova deve essere proposta ai sensi di questa disposizione; motivi impostati diversamente sono inammissibili

  • Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    "è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., [...] per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità'.

    La Cassazione riafferma il principio che impedisce di aggirare i limiti di ammissibilità delle censure sulla motivazione ricorrendo ad altre fattispecie di vizio processuale

  • d.lgs. 274/2000, art. 52, comma 2, lett. b)

    Stabilisce le sanzioni applicabili per i reati di competenza del Giudice di pace quando il reato è punito con la sola reclusione o arresto; la Corte lo applica per ritenere la pena inflitta illegale e per richiedere la rideterminazione del trattamento sanzionatorio

  • Sezioni Unite, sentenza n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia)

    Principio richiamato secondo cui la Corte di legittimità può intervenire anche se il ricorso è inammissibile per correggere l'illegalità della pena (es. incompetenza per materia) e disporre il rinvio per nuovo esame

Massime di principio

  • Le censure sulla valutazione delle prove in Cassazione devono essere formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; invocare l'art. 192 c.p.p. per ottenere la riconsiderazione probatoria è generalmente inammissibile
  • Motivi di ricorso generici o che non indicano chiaramente i punti della decisione impugnata sono inammissibili per carenza di specificità
  • Se, in sede di giudizio, viene esclusa una circostanza aggravante che muta la competenza per materia del reato, la pena già inflitta può risultare illegale e la Corte di Cassazione, anche se dichiara inammissibile il ricorso sotto altri profili, deve rettificare l'illegalità del trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio
  • Per le doglianze civili è necessario indicare specificamente quali statuizioni si impugnano e collegarle concretamente alla motivazione della sentenza; argomentazioni astratte sono inefficaci
  • In caso di incompetenza del giudice per materia accertata (anche per esclusione di aggravanti), va applicata la normativa sulle sanzioni previste per il giudice competente (es. d.lgs. 274/2000 per il Giudice di pace)

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