Cassazione Civile, Ordinanza n. 24440/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2011-2013, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una società l’indebita detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo l’Ufficio, la società si era rifornita da soggetti coinvolti in frodi IVA intracomunitarie: ciò le avrebbe consentito di acquistare beni a prezzi inferiori a quelli di mercato, detraendo l’IVA sugli acquisti che i fornitori non versavano all’erario. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi della contribuente; la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo provati l’effettività e l’inerenza dei costi e la diligenza della società, nonché non dimostrata dall’Ufficio la conoscenza o conoscibilità della frode. In cassazione l’Agenzia deduceva, con un primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; con un secondo motivo, violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente valutato le prove, omesso di considerare gli indizi offerti dall’Ufficio e invertito il riparto dell’onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse comunque percepibile e quindi non meramente apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non aveva correttamente applicato i principi in tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti e di riparto dell’onere della prova: il giudice di merito non aveva esaminato in concreto gli elementi indiziari allegati dall’Amministrazione (quali l’assenza di struttura, locali e personale dei fornitori), limitandosi ad affermare l’effettività dei costi e la diligenza della contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè quando non consente di percepire il fondamento della decisione.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione, a presidio dell’obbligo del giudice di esporre le ragioni della decisione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile l’iter decisorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale denunciato per motivazione apparente.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Il diritto alla detrazione IVA è riconosciuto solo al ricorrere dei presupposti sostanziali e formali; in caso di operazioni soggettivamente inesistenti può essere negato se l’Amministrazione prova i relativi presupposti.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
La fattura assume rilievo probatorio, ma non sana l’inesistenza soggettiva dell’operazione.
La prova delle operazioni soggettivamente inesistenti può essere fornita anche mediante presunzioni semplici e indizi gravi, precisi e concordanti.
L’onere della prova grava sull’Amministrazione per dimostrare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; solo dopo spetta al contribuente la prova contraria.
Massime di principio
- La motivazione è soltanto apparente, e quindi nulla, quando è graficamente presente ma non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che la decisione sia sintetica o non condivisibile, purché consenta di comprendere la ratio decidendi.
- In tema di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, il diniego della detrazione costituisce eccezione al principio di neutralità dell’imposta e richiede che l’Amministrazione provi, anche per presunzioni, sia che il fornitore non era il reale cedente sia che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- Una volta che l’Amministrazione abbia offerto una prova, anche indiziaria, della fittizietà del fornitore e della partecipazione consapevole alla frode, incombe sul contribuente dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- Nella valutazione della buona fede del cessionario rilevano gli indici anomali dell’operazione commerciale e l’adeguatezza della struttura del fornitore; il giudice di merito deve confrontarsi concretamente con tali elementi e non può limitarsi ad affermazioni generiche sull’effettività dei costi o sulla regolarità formale delle scritture.
- La prova dell’operazione soggettivamente inesistente può essere desunta da elementi sintomatici quali l’assenza di dotazione personale e strumentale del fornitore, la sua inidoneità allo svolgimento dell’attività e la struttura anomala del rapporto commerciale.
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