Cassazione Penale, Sentenza n. 26500/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli del 22/06/2022 che aveva revocato l'ordine di demolizione di un terrazzo di copertura di mq 40, chiuso e adibito a vano cucina, disposto in esecuzione della sentenza di condanna per abusi edilizi del 31/03/2017. Il Pubblico ministero deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: a suo avviso il Giudice non aveva valutato l'atteggiamento di sfida della ricorrente (che, in qualità di custode, aveva proseguito l'attività edilizia nonostante il sequestro) e aveva applicato erroneamente il principio di proporzionalità, senza considerare che l'abuso consisteva in un ampliamento/chiusura di terrazzo già abusivo e non in un'opera indispensabile all'abitazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. La motivazione è che il Giudice dell'esecuzione ha applicato in modo inesatto il principio di proporzionalità: essendo il manufatto un ampliamento dell'abitazione, il giudice di merito doveva verificare se la chiusura del terrazzo fosse "assolutamente indispensabile" alla conduzione della vita personale e familiare della ricorrente. Non essendosi compiuta tale verifica, la decisione è stata cassata e rinviata per un nuovo esame da altro giudice del Tribunale che valuterà la proporzionalità e l'indispensabilità rispetto all'interesse abitativo e agli altri valori costituzionali.
Norme richiamate
Costituzione
Il diritto all'abitazione riconosciuto in correlazione agli artt. 2 e 3 Cost. non è assoluto e va bilanciato con altri interessi costituzionali come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Il diritto alla vita privata e familiare e all'abitazione (art. 8 CEDU) è un valore da considerare ma non prevale automaticamente sugli interessi pubblici; occorre bilanciamento attraverso il principio di proporzionalità.
Principio di proporzionalità
Deve essere verificato se la misura demolitoria sia proporzionata all'interesse pubblico, in particolare valutando se il manufatto abusivo sia "assolutamente indispensabile" per l'esercizio del diritto all'abitazione; se non indispensabile, la demolizione può essere legittima.
Giurisprudenza di legittimità (precedente)
Cass. sent. n. 48021 del 11/09/2019, Giordano, Rv. 277994-01
La Corte ha già affermato che il diritto all'abitazione non è assoluto e che l'ordine di demolizione può essere legittimo quando riguarda vani accessori non assolutamente indispensabili per il diritto abitativo.
Massime di principio
- Il diritto all'abitazione (artt. 2 e 3 Cost., art. 8 CEDU) deve essere bilanciato con l'interesse pubblico all'ordinato sviluppo del territorio e alla tutela ambientale; non è un diritto assoluto.
- Nel decidere su una richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione, il giudice deve applicare il principio di proporzionalità verificando in concreto se l'opera abusiva sia "assolutamente indispensabile" per la vita personale e familiare dell'interessato.
- I manufatti che costituiscono ampliamenti o vani accessori dell'abitazione sono più facilmente considerabili non indispensabili e quindi soggetti all'ordine di demolizione rispetto a spazi essenziali all'abitare.
- Il comportamento del custode dell'immobile (es. prosecuzione dei lavori nonostante il sequestro) può essere valutato negativamente e incidere sulla valutazione di proporzionalità, riducendo la possibilità di concedere misure favorevoli all'abusivo.
- In presenza di dubbi sul carattere indispensabile dell'opera, il rimedio corretto è la valutazione di merito da parte del giudice competente con motivazione puntuale sulla incidenza dell'opera sulla vita familiare e sulle esigenze di tutela del territorio.
- Le decisioni di merito che revocano ordini demolitori senza adeguata verifica dell'indispensabilità sono esposte a cassazione e possibile annullamento con rinvio.
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