Cassazione Civile, Ordinanza n. 22226/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente bancaria per un episodio avvenuto nel pomeriggio del 15 ottobre 2018: secondo la contestazione, la lavoratrice si sarebbe assentata ingiustificatamente lasciando non adeguatamente presidiato lo sportello cui era assegnata. La Corte d'appello, nel rito speciale ex L. n. 92/2012, ha ritenuto che nella contestazione non fosse stato addebitato anche il profilo di insubordinazione, ha accertato solo un'assenza ingiustificata di due ore e ha escluso che ciò integrasse una condotta punibile con il licenziamento, perché il codice disciplinare aziendale prevedeva per tale fatto una sanzione conservativa. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 7 L. n. 300/1970 per non avere la Corte considerato l'insubordinazione, che sarebbe stata compiutamente contestata e costituirebbe giusta causa secondo il regolamento di disciplina; (2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell'art. 2119 c.c. per avere interpretato in modo errato la nozione di insubordinazione, richiedendo una pluralità e continuità di comportamenti; (3) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella lettera difensiva della lavoratrice, nella quale questa avrebbe rivendicato la propria 'ribellione' verso i superiori; (4) subordinatamente, omessa riqualificazione del recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo o, ulteriormente in subordine, mancata applicazione del regime indennitario del comma 5 dell'art. 18 St. lav., anziché della tutela reintegratoria del comma 4, pur a fronte della sussistenza del fatto e della sua rilevanza disciplinare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'interpretazione della lettera di contestazione disciplinare, nel senso che non comprendesse l'addebito di insubordinazione, fosse un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità sulla base del mero dissenso della ricorrente. Ha escluso che la lettera difensiva della lavoratrice potesse integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, trattandosi di comportamento successivo della destinataria della contestazione e non di fatto storico decisivo nel senso richiesto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. Inoltre, una volta qualificato il fatto residuo come condotta prevista dal codice disciplinare con sanzione conservativa, è stata ritenuta corretta l'applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St. lav. La società è stata condannata alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro della giusta causa di licenziamento; la Corte non ne ravvisa violazione perché l'addebito contestato, nei limiti accertati, rientra tra le condotte sanzionate in via conservativa.
richiamato per la necessità di una contestazione disciplinare specifica; la Corte afferma che l'interpretazione della contestazione è riservata al giudice di merito e che, nel caso concreto, l'insubordinazione non era stata contestata.
invocato in tema di interpretazione dell'atto di contestazione; la censura è respinta perché mira a sostituire una diversa lettura a quella del giudice di merito.
invocato insieme all'art. 1362 c.c. per l'interpretazione complessiva della contestazione disciplinare; la Corte ne esclude la violazione nei limiti della ricostruzione operata in fatto.
l'omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo e discusso; non lo è la lettera difensiva della lavoratrice, che non avrebbe con certezza condotto a esito diverso della lite.
art. 18, comma 4, L. n. 300/1970
applicato perché il fatto accertato rientra tra le condotte punite dal codice disciplinare con sanzione conservativa, con conseguente tutela reintegratoria.
art. 18, comma 5, L. n. 300/1970
la Corte esclude che nel caso dovesse applicarsi il solo regime indennitario, perché la fattispecie concreta ricade nel comma 4.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la riconduzione del recesso al giustificato motivo soggettivo; la censura è disattesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
preso atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo.
Massime di principio
- La contestazione disciplinare va interpretata come atto unilaterale secondo il suo effettivo contenuto, e l'accertamento della volontà datoriale è riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentita una mera rilettura alternativa del testo contestato.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omissione di un fatto storico decisivo, principale o secondario, già oggetto di discussione tra le parti; non basta richiamare documenti o difese che non abbiano, con certezza, capacità decisiva.
- Quando il fatto disciplinare accertato, anche solo nella sua configurazione residua, è espressamente punito dal codice disciplinare con sanzione conservativa, il licenziamento è illegittimo e trova applicazione la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, St. lav.
- La differenza tra giusta causa, giustificato motivo soggettivo e illecito disciplinare sanzionato conservativamente dipende dalla qualificazione del fatto concreto e dalla disciplina collettiva o aziendale applicabile; se il fatto rientra nella previsione conservativa, non è consentita una degradazione automatica al solo regime indennitario.
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