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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16963/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004, con cui all'immobile di proprietà della contribuente venivano attribuite una nuova categoria e una nuova classe, con conseguente incremento della rendita catastale. La contribuente impugnava l'atto davanti alla CTP, che annullava l'avviso per difetto di motivazione. L'Agenzia proponeva appello, ma la CTR Lazio lo dichiarava inammissibile ritenendo inesistente la notifica del gravame, eseguita tramite operatore postale privato (Nexive) prima del 10.9.2017. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. 58/2011, degli artt. 16, comma 3, e 38, comma 3, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 327 c.p.c., sostenendo la validità delle notifiche effettuate per mezzo di operatori postali privati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel periodo considerato, la notificazione di atti giudiziari eseguita da operatore di posta privata senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente; tuttavia, nel caso concreto, dall'esame del fascicolo non risultava la prova che l'atto di appello fosse stato ricevuto entro il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c., né che la notificazione fosse stata tempestivamente riattivata. Perciò l'appello era comunque tardivo e correttamente la CTR lo aveva dichiarato inammissibile, ancorché con diversa motivazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata. Non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 311/2004

    Norma posta a base dell'accertamento catastale impugnato, relativo alla riclassificazione e rideterminazione della rendita catastale.

  • art. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. 58/2011

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità delle notifiche eseguite mediante operatori postali privati.

  • art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Invocato per sostenere la regolarità del sistema notificatorio nel processo tributario.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla notificazione degli atti processuali nel giudizio tributario.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato quale termine lungo di impugnazione; la Corte afferma che, in mancanza della prova della ricezione dell'appello entro tale termine, il gravame è tardivo.

  • art. 330, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per affermare che la notifica del ricorso per cassazione al contumace in appello presso il domiciliatario di primo grado è nulla e non inesistente, seppure in luogo diverso da quello previsto dalla norma.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato come base per la rinnovazione della notificazione nulla, che però la Corte ha omesso di disporre per manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione alla parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato perché amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel periodo in cui l'operatore postale privato non era munito del necessario titolo abilitativo, la notificazione di atti giudiziari da lui eseguita è nulla e non inesistente.
  • La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo, ma tale sanatoria non supplisce alla mancanza di certezza legale della data di consegna quando l'operatore è privo di poteri certificativi, sicché non vale a dimostrare la tempestività dell'impugnazione.
  • Quando la notificazione dell'impugnazione risulta nulla, la sua idoneità a rispettare il termine lungo dipende dalla prova che l'atto sia pervenuto al destinatario entro il termine ex art. 327 c.p.c. oppure che il procedimento notificatorio sia stato tempestivamente riattivato dopo l'esito negativo del primo tentativo.
  • Se il giudice di merito perviene al dispositivo corretto, la sentenza può essere confermata anche se la motivazione è diversa, purché la statuizione finale sia giuridicamente esatta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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