Cassazione Civile, Ordinanza n. 35629/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS di un professionista iscritto ad albo o elenco, in relazione a redditi prodotti nell'anno di riferimento. La Corte d'appello aveva escluso la debenza dei contributi ritenendo decisivo che il reddito fosse inferiore alla soglia di euro 5.000. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, sostenendo che la soglia reddituale non è di per sé decisiva per i professionisti iscritti ad albo, poiché l'obbligo contributivo deriva dall'esercizio abituale della professione; la soglia di euro 5.000 rileva invece per l'attività autonoma occasionale. Il ricorso lamenta quindi che la Corte territoriale abbia omesso l'accertamento preliminare sul carattere abituale o occasionale dell'attività, fondando la decisione unicamente sul basso reddito prodotto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo perché la decisione di merito aveva escluso l'obbligo contributivo solo sulla base del reddito inferiore a euro 5.000, senza verificare se l'attività fosse abituale oppure occasionale; secondo la Cassazione, per il professionista iscritto ad albo l'abitualità va accertata in fatto e la soglia monetaria non opera come criterio autonomo e decisivo.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo
per i professionisti iscritti ad albo o elenco l'obbligo di iscrizione alla gestione separata sorge in presenza di attività abituale non assoggettata a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003
solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000
la soglia di euro 5.000 è rilevante per le attività autonome occasionali e non costituisce, di per sé, il presupposto decisivo per il professionista che svolga attività abituale.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011
interpretazione autentica
la Corte lo richiama come norma che conferma la lettura dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 in combinato disposto con l'art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003.
art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003
sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali
norma di favore nei rapporti di lavoro parasubordinato, non idonea a introdurre una presunzione legale di abitualità ai fini previdenziali.
art. 69-bis, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003
prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale
norma di favore in ambito fiscale e dei rapporti di collaborazione, che non consente di desumere una presunzione iuris et de iure di abitualità ai fini dell'iscrizione alla gestione separata.
art. 49, comma 1, DPR n. 917/1986
attività di lavoro autonomo
è richiamato come base del rinvio contenuto nell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 per individuare le attività di lavoro autonomo rilevanti.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti a un albo o elenco, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS dipende anzitutto dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale; la soglia reddituale di euro 5.000 non sostituisce questo accertamento.
- La percezione di un reddito inferiore a euro 5.000 può costituire solo un indizio, da valutare insieme ad altri elementi fattuali, utile a escludere in concreto l'abitualità dell'attività, ma non è di per sé decisiva.
- L'abitualità dell'attività professionale va accertata in fatto, valorizzando elementi presuntivi come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione materiale dell'attività, senza trasformare tali indizi in una presunzione legale assoluta.
- Le disposizioni che escludono talune professioni intellettuali dal campo di applicazione di discipline del lavoro parasubordinato o ne limitano la presunzione di continuatività non valgono, da sole, a rendere automaticamente abituale l'attività ai fini previdenziali.
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