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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23966/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un controllo fiscale svolto presso uno studio di commercialisti, dal quale emerse che alcuni clienti avevano esposto crediti IVA per gli anni 2002 e 2003 senza adeguato riscontro nelle registrazioni contabili. L’Amministrazione irrogò sanzioni per infedele dichiarazione sia ai clienti sia ai professionisti dello studio, ritenuti concorrenti nella violazione. In particolare, al professionista qui intimato fu notificato un atto di contestazione ex art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, quale coautore, insieme alla società di consulenza e al cliente autore principale, della dichiarazione infedele. In primo grado la CTP accolse parzialmente il ricorso del professionista, riqualificando la violazione da infedele dichiarazione a omessa dichiarazione e riducendo la sanzione in misura fissa. L’Agenzia propose appello, sostenendo che la sanzione dovesse restare proporzionale e che il giudice di primo grado avesse errato nel mutare titolo e criterio di quantificazione della sanzione. La CTR rigettò l’appello ritenendolo inammissibile per asserita carenza di specificità e richiamando anche, in motivazione, l’art. 7 d.l. n. 269 del 2003. In cassazione l’Agenzia dedusse, con il primo motivo, violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR dichiarato l’appello aspecifico nonostante fosse invece chiaramente diretto contro la determinazione della sanzione; con il secondo motivo denunciò ultrapetizione e nullità della sentenza per avere la CTR deciso su un preteso difetto di motivazione non devoluto in appello e per non aver pronunciato sul reale thema decidendum; con il terzo, quarto e quinto motivo censurò l’erronea applicazione dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 e dell’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la limitazione di responsabilità prevista per le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio della società non era pertinente al caso di specie e che il professionista concorrente doveva rispondere della sanzione per infedele dichiarazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che l’appello dell’Agenzia fosse sufficientemente specifico e che la CTR avesse erroneamente dichiarato l’inammissibilità del gravame. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva pronunciato su un profilo non devoluto e non aveva deciso sul vero oggetto dell’impugnazione, incorrendo in vizio di ultrapetizione e in omessa pronuncia sul merito devoluto. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché le ulteriori affermazioni della CTR sul merito erano state svolte ad abundantiam dopo la declaratoria di inammissibilità dell’appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, affinché esamini il merito dell’appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992

    L’appello tributario non richiede una rigorosa formalistica esposizione delle ragioni, ma deve contenere una chiara e non incerta indicazione dei punti contestati; la specificità va valutata sull’intero atto di impugnazione e l’inammissibilità è eccezionale.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ.

    La trascrizione dell’atto di appello nel ricorso per cassazione ha consentito di ritenere soddisfatto il requisito di specificità della censura in sede di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare su questioni non devolute, né mutare il petitum o la causa petendi; la CTR ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    articolo 57 del d.lgs. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la nullità della sentenza per avere deciso oltre i limiti del devoluto.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    articoli 61 e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992

    articoli 61 e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Richiamato per denunciare la nullità della sentenza per difetto del requisito motivazionale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 111 Cost. per la censura di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per la censura di carenza motivazionale del provvedimento.

  • art. 7 d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003

    art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con l. 24 novembre 2003 n. 326

    Secondo la Corte, la norma deroga al principio personalistico delle sanzioni tributarie solo per le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio della società; non si applica al caso in cui la società sia estranea al rapporto fiscale e la violazione riguardi i clienti del professionista.

  • art. 2, comma 1, lett. l), l. n. 80 del 2003

    art. 2 comma 1 lett. l) 7.4.2003 n. 80

    Richiamato dalla CTR nel ragionamento poi ritenuto erroneo dalla Corte di cassazione.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997

    art. 5, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    È la norma sanzionatoria per l’infedele dichiarazione; la Corte ne assume la rilevanza quale titolo della sanzione oggetto di contestazione.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 471 del 1997

    art. 5 comma 3, d.lgs. n. 471 del 1997

    Norma sulla omessa dichiarazione richiamata nel giudizio di merito come base della riqualificazione operata in primo grado.

  • art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997

    art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997

    In materia sanzionatoria tributaria, ciascun concorrente risponde della sanzione disposta per la violazione commessa in concorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’appello è inammissibile per difetto di specificità solo quando, valutato nel suo complesso, non consenta di comprendere con chiarezza quali capi della decisione siano contestati; non è richiesta una forma sacramentale o rigidamente formalistica.
  • Il rinvio per relationem a un diverso precedente non rende di per sé l’appello aspecifico, se dal gravame emerge una critica autonoma e intellegibile alla decisione impugnata e il precedente è richiamato come supporto argomentativo.
  • La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione esaurisce la potestas iudicandi sul merito; eventuali argomentazioni ulteriori sul merito sono svolte ad abundantiam e non possono fondare un effettivo giudizio sul punto.
  • Il giudice viola l’art. 112 c.p.c. quando decide su una questione non devoluta o si pronuncia su un diverso oggetto del contendere rispetto a quello dedotto con i motivi di impugnazione.
  • La disciplina dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 opera solo per le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio della società o ente previsto dalla norma, e non quando la violazione attenga al rapporto fiscale di soggetti diversi, pur in presenza di concorso del professionista.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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