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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33563/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza di appello che aveva riformato la decisione di primo grado e confermato l'avviso di accertamento (anno 2006) fondato su indagini bancarie. Il ricorrente deduceva: (i) erronea valutazione dell'appello circa l'inadeguatezza della documentazione prodotta per giustificare le movimentazioni bancarie (violazione art. 32, comma 2, n. 7 D.P.R. n. 600/1973 e art. 51, comma 2, n. 7 D.P.R. n. 633/1972); (ii) difetto e carenza della motivazione e illegittimità dell'avviso per mancata allegazione del provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie (violazione art. 7 l. n. 212/2000, art. 3 l. n. 241/1990, art. 42 D.P.R. n. 600/1973 e art. 51, comma 2, n. 7 D.P.R. n. 633/1972).

La decisione

Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché il contribuente ha transatto la lite con l'Amministrazione finanziaria e ha dichiarato la rinuncia al ricorso. L'Agenzia ha confermato la transazione e la Corte ha pronunciato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite e ha rilevato che non è dovuto il cosiddetto "doppio contributo", in considerazione dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 2, n. 7

    Nel ricorso si lamentava la violazione per l'erronea valutazione dell'adeguatezza della documentazione a giustificazione delle movimentazioni bancarie; la Corte di legittimità non si è pronunciata sul merito in quanto il giudizio è stato estinto per transazione e rinuncia.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 7

    Analogamente al precedente, la censura relativa alla valutazione dell'idoneità della documentazione ai fini IVA non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta estinzione del giudizio.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Il motivo che richiamava art. 7 (principio di legalità e correttezza del procedimento tributario) non è stato oggetto di valutazione sostanziale dalla Corte, dato che il processo si è estinto per rinuncia e transazione.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    La censura relativa ai principi generali di trasparenza e motivazione dell'azione amministrativa non è stata valutata nel merito a causa dell'estinzione del giudizio.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Richiamato nel secondo motivo per profili di motivazione dell'atto impositivo; non è stata resa una pronuncia interpretativa nel merito per la cessazione della materia del contendere.

  • D.L. 24 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 2 (definizione agevolata)

    La Corte ha applicato il principio consolidato secondo cui, quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata e rinuncia al ricorso in sede di legittimità, non si applica la regola generale di condanna alle spese (art. 391, comma 2, c.p.c.), dovendosi disporre la compensazione delle spese per non frustrarne la finalità incentivante.

  • Codice di procedura civile, art. 391, comma 2

    La regola generale di condanna alle spese del soccombente non è stata applicata nella presente fattispecie in ragione della finalità della definizione agevolata; la Corte ha disposto la compensazione delle spese.

  • Cass. sez. VI-L, 7.11.2018, n. 28311 (giurisprudenza richiamata)

    La Corte ha richiamato e applicato il principio espresso in tale massima: la rinuncia al ricorso dopo adesione alla definizione agevolata comporta la compensazione delle spese e l'esclusione della condanna secondo l'art. 391 c.p.c., per non scoraggiare l'adesione alla definizione.

Massime di principio

  • Se il contribuente aderisce a una definizione agevolata (es. D.L. n. 193/2016) e poi rinuncia al ricorso in Cassazione, il giudizio viene dichiarato estinto e si applica la compensazione delle spese, anche se l'ente impositore non accetta la rinuncia.
  • La rinuncia al ricorso dopo transazione/definizione evita una pronuncia di merito: in tali casi le censure sostanziali (es. valutazione della documentazione bancaria, mancanza di autorizzazione alle indagini) restano non decise e non possono creare precedenti sulla questione sostanziale.
  • L'adesione alla definizione agevolata ha natura incentivante: le regole ordinarie sulle spese processuali (e sul 'doppio contributo') possono essere mitigate per non vanificarne la ratio.
  • In controversie fondate su riscontri bancari, è comunque prudente conservare e allegare documentazione completa (comprovanti le cause dei movimenti, eventuali provvedimenti/autorizzazioni alle indagini se rilevanti) poiché, se la questione dovesse proseguire, la valutazione probatoria resta centrale.
  • Quando si valuta la possibilità di transigere o aderire a una definizione agevolata, considerare l'effetto sulla pronuncia di merito: la transazione può porre fine al contenzioso ma impedisce di ottenere un accertamento giudiziale favorevole sulle questioni di diritto o di fatto.

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