Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31311/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente, licenziato per giustificato motivo oggettivo, aveva contestato il recesso sostenendo anche un carattere antisindacale o discriminatorio e comunque l'inesistenza del motivo organizzativo posto a base del licenziamento. In primo grado il Tribunale aveva escluso la natura antisindacale/discriminatoria del recesso, ritenuto effettiva la riorganizzazione aziendale e rispettato l'obbligo di repechage; la Corte d'appello, in riforma parziale, aveva invece dichiarato illegittimo il licenziamento per violazione del repechage, ritenendo disponibili posizioni compatibili e non dimostrata l'indispensabilità di alcune abilitazioni di guida, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 3 e 5 L. 604/1966, 2103 c.c. e 41 Cost. per avere la Corte d'appello ritenuto violato il repechage; 2) omessa o apparente motivazione sul fatto decisivo del mancato possesso delle patenti/abilitazioni come requisito indispensabile per le mansioni alternative; 3) violazione dei canoni di correttezza e buona fede e delle norme sul licenziamento per avere la Corte di merito fissato un arco temporale "congruo" per verificare nuove assunzioni; 4) violazione delle medesime norme per avere esteso l'obbligo di repechage a tutte le mansioni svolte nel corso del rapporto; 5) violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale valorizzato risultanze istruttorie relative ad altro giudizio, asseritamente pendente in Cassazione. La società ha anche contestato, in memoria, l'eventuale applicazione della tutela reintegratoria alla luce di una sentenza della Corte costituzionale, ma la questione era nuova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, terzo, quarto e quinto motivi perché diretti a sollecitare una diversa valutazione di fatto, oppure non pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, o ancora perché introduttivi di una questione nuova; ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato il fatto controverso relativo alla necessità delle abilitazioni e aveva motivato, sulla base delle prove raccolte, nel senso che non fosse imprescindibile il possesso della doppia patente e che comunque non fosse stata offerta al lavoratore la possibilità di conseguirla in alternativa al licenziamento. La Cassazione ha inoltre affermato che l'eventuale riferimento a prove tratte da altro giudizio non era decisivo, poiché la decisione di merito si fondava autonomamente su prove acquisite nel giudizio della parte, utilizzabili per acquisizione processuale. Il ricorso è stato quindi respinto e la società è stata condannata alle spese, oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge, ma non la rivalutazione del materiale istruttorio riservata al giudice di merito

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    la censura è ammissibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non per ottenere una nuova valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza è inammissibile se il riferimento a materiale probatorio di altro giudizio non ha inciso sul convincimento autonomamente formato sulla base delle prove ritualmente acquisite

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare il criterio di valutazione del repechage, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o non pertinente

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al dovere di correttezza nell'esecuzione del rapporto e alla verifica del repechage

  • art. 3 L. n. 604/1966

    norma sul giustificato motivo oggettivo; il repechage resta elemento da verificare nel giudizio di legittimità del licenziamento

  • art. 5 L. n. 604/1966

    richiamato in relazione all'onere della prova del giustificato motivo oggettivo e del repechage

  • art. 2103 c.c.

    richiamato per contestare la possibilità di adibizione a mansioni diverse e la delimitazione della professionalità del lavoratore

  • art. 41 Cost.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla libertà di iniziativa economica e alla riorganizzazione aziendale, ma senza incidenza decisiva sulla soluzione

  • art. 18, co. 4, L. n. 300/1970

    la Corte d'appello ha applicato la tutela reintegratoria ritenendo il repechage un fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo

  • art. 13, DPR 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione degli atti e delle prove: la deduzione di errori ricostruttivi deve confrontarsi con il limite del sindacato ex art. 360 c.p.c., n. 5, e con l'esigenza di allegare l'omesso esame di un fatto decisivo, non una diversa lettura del compendio probatorio.
  • L'obbligo di repechage va verificato in concreto sulla base delle posizioni effettivamente disponibili e della professionalità complessiva del lavoratore; la pregressa esperienza professionale può rilevare ai fini dell'individuazione di mansioni alternative compatibili, purché la censura sia ancorata ai fatti accertati dal giudice di merito.
  • La congruità dell'arco temporale considerato per valutare la presenza di ulteriori occasioni di ricollocazione è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
  • Una censura che attacchi l'utilizzo di risultanze istruttorie provenienti da altro giudizio è inammissibile se tali elementi sono stati acquisiti nel processo e non hanno inciso in modo decisivo sulla ratio decidendi, essendo comunque valutabili secondo il principio di acquisizione processuale.
  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se il giudice di merito accerta la violazione del repechage, può trovare applicazione la tutela reintegratoria quando ciò sia coerente con il regime sanzionatorio ritenuto applicabile al rapporto di lavoro in concreto.
  • Le questioni nuove introdotte solo in memoria non sono scrutinabili in cassazione se non sono state veicolate da specifici motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.