Cassazione Civile, Ordinanza n. 31314/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva dedotto di aver prestato attività lavorativa dal 2002 al 2007 in favore di più società riconducibili a un medesimo assetto imprenditoriale, sostenendo che la pluralità dei formalizzati rapporti fosse solo apparente e che in realtà esistesse un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. In particolare aveva chiesto: l'accertamento di un rapporto subordinato a tempo indeterminato sin dal primo periodo non formalizzato; la declaratoria di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze delle varie società; il riconoscimento dell'illegittimità del termine apposto ad alcuni contratti e delle relative proroghe; la disapplicazione delle conciliazioni sindacali; il pagamento delle differenze retributive e del t.f.r. La Corte d'appello aveva accolto parzialmente l'impugnazione, qualificando come subordinato e a tempo indeterminato il rapporto dall'ottobre 2002, reputando illegittimi i successivi termini contrattuali e riconoscendo crediti retributivi e t.f.r. contro la società ricorrente. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, contestando: la mancata considerazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa e la riqualificazione del rapporto in subordinato; la declaratoria di illegittimità del primo termine; l'irrilevanza delle conciliazioni sindacali; l'omessa valutazione della prescrizione; la condanna al t.f.r. nonostante la reintegrazione; la mancata integrazione del contraddittorio per i contributi INPS; la mancata detrazione dell'aliunde perceptum; la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il quinto motivo, rilevando che la sentenza d'appello era contraddittoria nella parte in cui, dopo aver pronunciato una sentenza ripristinatoria del rapporto di lavoro con ordine di riassunzione, aveva comunque condannato la società anche al pagamento del t.f.r., che è esigibile solo alla cessazione del rapporto. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente a tale capo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito detraendo l'importo del t.f.r. dalla somma originariamente liquidata. Il credito residuo del lavoratore è stato fissato in euro 10.788,21 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate. Sono stati rigettati o dichiarati inammissibili gli altri motivi. Le spese del merito sono state compensate per metà e la residua metà è stata posta a carico solidale della società ricorrente e dell'altra società coinvolta, mentre la ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
I criteri di interpretazione del contratto non erano stati violati, poiché la Corte d'appello aveva valutato il contratto scritto insieme alle risultanze istruttorie, attribuendo prevalenza alla concreta modalità di svolgimento del rapporto rispetto al nomen iuris.
art. 2094 c.c.
La subordinazione va accertata in concreto sulla base degli indici fattuali della prestazione e del potere direttivo, non del solo dato formale del contratto.
art. 2222 c.c.
La qualificazione come lavoro autonomo non regge quando la prestazione, in concreto, risulti resa con assoggettamento a direttive e controllo incompatibili con l'autonomia.
d.lgs. n. 276/2003, art. 69, co. 2
Per il periodo successivo all'entrata in vigore del decreto, l'inosservanza dei limiti previsti per le prestazioni occasionali comporta l'applicazione del regime sanzionatorio ivi previsto.
d.lgs. n. 368/2001
Il motivo che contestava la genericità della causale del primo contratto a termine è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con l'autonoma ratio dell'accertata esistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato fin dall'ottobre 2002.
art. 2113 c.c.
Le conciliazioni in sede sindacale non sono state considerate impugnate, ma ritenute irrilevanti perché riferite, secondo interpretazione della Corte d'appello, a crediti diversi da quelli dedotti nel giudizio di conversione del rapporto.
art. 410 c.p.c.
La conciliazione davanti alla commissione competente è stata valutata come accordo avente oggetto limitato ai crediti derivanti dai singoli rapporti a termine, non estensibile a pretese diverse non ancora fatte valere.
art. 2948 n. 4 c.c.
L'eccezione di prescrizione non è stata scrutinata nel merito nei confronti della ricorrente perché la Corte d'appello aveva ritenuto tardiva la sua deduzione; tale accertamento è rimasto non utilmente censurato.
art. 2120 c.c.
Il t.f.r. non può essere riconosciuto in presenza di una pronuncia ripristinatoria del rapporto di lavoro, essendo esigibile solo alla cessazione del rapporto.
art. 102 c.p.c.
La censura sulla mancata integrazione del contraddittorio per la copertura contributiva è stata dichiarata inammissibile per difetto di soccombenza, poiché su quel capo la sentenza d'appello non aveva statuito.
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati scrutinati secondo i limiti del sindacato di legittimità: sono state dichiarate inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione del merito o non erano autosufficienti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la qualificazione del rapporto di lavoro non dipende dal nomen iuris attribuito dalle parti, ma dalla concreta modalità di svolgimento della prestazione e dalla sussistenza degli indici della subordinazione, in particolare del potere direttivo e del controllo del datore.
- La pluralità di contratti formalmente autonomi o a termine può essere superata dall'accertamento giudiziale di un rapporto unico e subordinato a tempo indeterminato, se la prova testimoniale e documentale dimostra continuità, inserimento nell'organizzazione aziendale e assoggettamento eterodiretto.
- La censura per violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o non si confronta con la ratio autonoma della decisione impugnata.
- Le conciliazioni in sede protetta non sono di per sé rilevanti in un giudizio di conversione del rapporto se, per interpretazione del loro contenuto, risultano riferite solo ai crediti maturati nei singoli rapporti formalmente a termine e non anche alle pretese fondate su un diverso titolo.
- Il t.f.r. non è dovuto quando il giudice pronuncia una decisione ripristinatoria del rapporto di lavoro, poiché tale istituto matura solo alla cessazione del rapporto stesso.
- Le eccezioni processuali e sostanziali, come la prescrizione o il difetto di contraddittorio, sono inammissibili in cassazione se non si confrontano con l'effettiva motivazione della sentenza impugnata o se difetta la soccombenza sul relativo capo.
- La detrazione dell'aliunde perceptum richiede una deduzione autosufficiente e tempestiva dei fatti costitutivi e del momento processuale in cui la relativa eccezione è stata proposta.
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