Cassazione Civile, Ordinanza n. 31349/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti in appello. In un primo giudizio la lavoratrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per retribuzioni dei mesi di marzo e aprile 2016 e per il TFR residuo; la società aveva proposto opposizione sostenendo di avere corrisposto somme non dovute e chiedendo la restituzione di quanto indebitamente percepito. In un secondo giudizio la lavoratrice aveva chiesto l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale dal 1999 al 2010, il pagamento di differenze retributive per marzo-aprile 2016, l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento per giusta causa e le conseguenti indennità contrattuali, nonché il rigetto della domanda risarcitoria della società; quest’ultima, in via riconvenzionale, aveva domandato il risarcimento dei danni derivanti da condotte asseritamente illegittime della lavoratrice. La Corte d’appello aveva respinto l’appello della lavoratrice e, in parte, l’aveva accolta solo rideterminando alcune somme, ma aveva escluso la subordinazione e confermato il carattere autonomo del rapporto pregresso. In cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il mancato riconoscimento della subordinazione; 2) violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., degli artt. 61, 62 e 69 del d.lgs. 276/2003 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il mancato riconoscimento della conversione della collaborazione a progetto in rapporto subordinato; 3) violazione delle regole di correttezza e della disciplina del licenziamento e del contratto collettivo per la ritenuta tempestività delle contestazioni disciplinari; 4) violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. sulla quantificazione della retribuzione e del TFR; 5) violazione degli artt. 416, 115 e 116 c.p.c. e 2947 c.c. in tema di prescrizione della domanda risarcitoria della società. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, osservando che le censure tendevano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte territoriale era congrua sia sulla mancanza di subordinazione e di coordinazione, sia sulla tempestività della contestazione disciplinare, sia sulla quantificazione delle somme dovute e sulla prova del danno. Quanto alla prescrizione, ha rilevato anche che la doglianza non risultava adeguatamente coltivata nei gradi di merito e che, comunque, il termine applicabile era decennale perché la pretesa risarcitoria era ricondotta alla responsabilità contrattuale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della lavoratrice. Ha confermato la decisione della Corte d’appello nella parte in cui aveva escluso la subordinazione del rapporto pregresso, ritenuto non provata la parasubordinazione, reputato tempestive le contestazioni disciplinari, confermato la determinazione delle somme dovute alla lavoratrice per retribuzione e TFR sulla base dell’indebito percepito e della restituzione dovuta, e ritenuto non fondata la censura sulla prescrizione della domanda risarcitoria della società. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato per definire la subordinazione; la Corte ribadisce che la qualificazione del rapporto dipende da un accertamento in fatto sull’eterodirezione e sugli indici concreti del vincolo.
Richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio; la Corte esclude che, nel caso concreto, vi sia stata una violazione, perché la censura mirava a una rivalutazione del merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice omette di valutare prove decisive dedotte dalla parte, non quando si contesti il modo in cui ha apprezzato le prove.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a prove legali un valore diverso da quello normativamente previsto; non basta contestare il prudente apprezzamento delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per le violazioni di legge, ma la Corte chiarisce che molte censure riguardavano in realtà il giudizio di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte richiama il perimetro ristretto del vizio di motivazione, come interpretato dalle Sezioni Unite, per escludere la rivalutazione del merito.
artt. 61, 62 e 69 d.lgs. 276/2003
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la conversione del rapporto a progetto, ma la Corte esclude in fatto la prova dei presupposti della parasubordinazione e quindi della conversione.
Richiamato nella censura sul licenziamento e sulla tempestività delle contestazioni; la Corte non ravvisa una violazione autonoma, avendo ritenuto corretta la valutazione di merito.
Richiamato con la stessa logica dell’art. 1175 c.c. in relazione alle contestazioni disciplinari e al licenziamento.
Richiamato per l’illegittimità del licenziamento per giusta causa; la Corte non accoglie la censura perché la verifica della tempestività delle contestazioni è riservata al merito.
Richiamato per il preavviso e le conseguenze del recesso; la censura non supera il vaglio di legittimità.
Richiamato per la disciplina delle contestazioni disciplinari; la Corte afferma che la tempestività va valutata in concreto dal giudice di merito.
artt. 19 e 23 CCNL Dirigenti di aziende industriali
Richiamati per le indennità conseguenti al licenziamento; la Corte non accoglie le pretese della ricorrente perché resta fermo l’accertamento di merito sulla legittimità del recesso.
Richiamato per la restituzione dell’indebito; la Corte conferma che le somme percepite in eccesso erano prive di titolo e dunque ripetibili.
Richiamato in tema di contestazioni nel giudizio del lavoro; la censura è ritenuta inammissibile perché attiene al merito della prova del danno.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, ma la Corte precisa che, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine è decennale.
Applicato per la condanna della parte soccombente alle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato richiede la prova concreta dell’eterodirezione e degli indici tipici della subordinazione; in cassazione non è consentito sostituire a tale accertamento una diversa lettura delle prove.
- La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in ipotesi specifiche: mancata valutazione di prove decisive dedotte, rifiuto di ammettere prove decisive, uso di fatti notori non corretti o attribuzione a prove legali di un valore diverso da quello previsto dalla legge; non basta contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito.
- La verifica della tempestività della contestazione disciplinare è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione è mancante o logicamente incoerente.
- Se il giudice accerta che il lavoratore ha percepito somme superiori a quelle contrattualmente dovute, può ordinare la restituzione dell’indebito e determinare la retribuzione dovuta in base ai minimi legittimi applicabili.
- In materia di azione risarcitoria derivante da rapporto di lavoro o da responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è decennale, non quinquennale, salvo diversa qualificazione del titolo della pretesa.
- Le doglianze che mirano a una nuova valutazione del materiale istruttorio o a una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
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