Cassazione Civile, Ordinanza n. 31312/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, già dipendente con qualifica di quadro e incarico di direttore tecnico, era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo. Egli aveva contestato la legittimità del recesso deducendo l'insussistenza della ragione organizzativa posta a base del licenziamento e, comunque, la violazione dell'obbligo di repechage, chiedendo la tutela risarcitoria conseguente alla declaratoria di invalidità del licenziamento. Il tribunale aveva accolto la domanda relativa al licenziamento, ritenendo non provata la soppressione del posto e soprattutto la possibilità di adibire il lavoratore a una posizione vacante di responsabile delle risorse umane, poi affidata a un terzo; la corte d'appello aveva confermato, osservando che ciò che rileva ai fini del repechage è l'esistenza di una posizione lavorativa in concreto utilizzabile per evitare il licenziamento, a prescindere dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto con il terzo e ritenendo adeguata la professionalità del lavoratore sulla base delle mansioni già svolte in materia di gestione del personale. Con il ricorso per cassazione il datore di lavoro deduceva quattro motivi: violazione dell'art. 3 L. n. 604/1966 e dell'art. 41 Cost. per avere la corte ritenuto violato il repechage nonostante la posizione fosse stata coperta da un collaboratore autonomo; violazione dell'art. 3 L. n. 604/1966 per avere la corte valorizzato le allegazioni del lavoratore per desumerne la professionalità idonea a ricoprire il posto di responsabile risorse umane; nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica ex art. 132 c.p.c.; nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica in relazione al rigetto della prova testimoniale sull'inesistenza di altre posizioni lavorative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che ai fini dell'obbligo di repechage rileva l'esistenza di una concreta posizione lavorativa vacante o comunque utilizzabile per il dipendente licenziando, senza che assuma rilievo la scelta del datore di coprirla con un contratto autonomo o a termine con un terzo; diversamente il repechage sarebbe facilmente eludibile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto circa la professionalità del lavoratore, attività riservata al giudice di merito, evidenziando comunque che la corte territoriale aveva accertato in fatto lo svolgimento da parte del lavoratore di ampie mansioni di gestione del personale. Ha respinto il terzo e il quarto motivo, rilevando che la motivazione della sentenza d'appello non era apparente né illogica, ma idonea a superare il minimo costituzionale e sufficientemente esplicativa del percorso logico-giuridico seguito, anche quanto alla superfluità dell'ulteriore prova testimoniale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
Indicata come norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
Indicata come norma processuale posta a fondamento dei motivi di nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica.
La Corte ribadisce che il giustificato motivo oggettivo e l'obbligo di repechage impongono al datore di lavoro di verificare la possibilità di adibire il dipendente a posizioni lavorative esistenti e concretamente utilizzabili prima del licenziamento.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica non consente di eludere il limite del repechage mediante scelte organizzative che coprano la stessa esigenza lavorativa con forme contrattuali diverse dal lavoro subordinato.
La motivazione della sentenza è nulla solo se mancante o apparente; nel caso di specie la motivazione d'appello è stata ritenuta adeguata e idonea.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione, ritenuto soddisfatto dalla sentenza d'appello.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Cass. n. 29102/2019
Richiamata dalla corte d'appello per affermare che la violazione dell'obbligo di repechage rientra nel concetto di insussistenza del fatto posto a base del licenziamento.
Cass. n. 23789/2019
Richiamata dalla corte d'appello per affermare l'inammissibilità di un capitolo di prova formulato in negativo.
Cass. ord. n. 18904/2024
Richiamata dalla Corte di cassazione a supporto del principio secondo cui è violato il repechage anche quando la posizione lavorativa sia coperta con una nuova assunzione a tempo determinato senza essere offerta al lavoratore licenziando.
Cass. sez. un. n. 8053/2014
Richiamata per il principio secondo cui la sentenza è nulla per motivazione apparente solo quando difetti il minimo costituzionale di motivazione.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repechage impone al datore di lavoro di verificare e offrire al dipendente licenziando le posizioni lavorative esistenti e concretamente utili, prima di procedere al recesso.
- Ai fini del repechage è irrilevante che la posizione vacante sia poi coperta con un contratto di lavoro autonomo o con altra forma contrattuale non subordinata: ciò che conta è la concreta esigenza organizzativa e la possibilità di utilizzare il lavoratore licenziando su quella posizione.
- Il datore di lavoro non può eludere il repechage soddisfacendo il proprio fabbisogno organizzativo tramite figure contrattuali diverse dal lavoro subordinato, se la funzione avrebbe potuto essere assegnata al dipendente in esubero.
- La valutazione circa l'adeguatezza professionale del lavoratore rispetto a posizioni alternative e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua.
- La motivazione è censurabile per nullità solo quando sia mancante o meramente apparente; è sufficiente che esponga in modo comprensibile l'iter logico-giuridico seguito e superi il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31307/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31308/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31309/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31311/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31314/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31349/2025 del 01/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →