Cassazione Civile, Ordinanza n. 31309/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice, dipendente da molti anni di una società, veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo per asserito calo del fatturato. La lavoratrice impugnava il recesso sostenendo che la società che l’aveva formalmente licenziata e un’altra società collegata costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, con conseguente impossibilità di scindere la situazione economica delle due entità. Chiedeva quindi l’accertamento dell’unicità del centro di imputazione datoriale, la declaratoria di nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento, la reintegrazione e il pagamento delle retribuzioni o, in subordine, dell’indennità risarcitoria. La società ricorrente, soccombente in appello, deduceva in cassazione: 1) violazione dell’art. 32, comma 4, L. 183/2010 per avere la Corte d’appello escluso la decadenza nei suoi confronti nonostante la mancata impugnazione stragiudiziale; 2) violazione di legge per avere ritenuto sussistente l’unico centro di imputazione datoriale; 3) travisamento della prova e violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la lavoratrice non avesse mai lavorato per essa; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. sulla condanna alle spese in favore di entrambe le società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo: il primo perché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata e con l’orientamento secondo cui, in assenza di un atto formale del soggetto diverso dal datore formale, l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento va indirizzata solo verso il datore formale; il secondo perché formulato in modo generico, senza specificare le norme asseritamente violate né le affermazioni della sentenza in contrasto con esse, e inoltre perché mirava in sostanza a una rivalutazione del merito. Ha respinto il terzo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva espressamente considerato irrilevante il fatto che la prestazione fosse stata resa solo in favore della società formale, una volta accertati gli elementi dell’unicità del centro di imputazione. Ha respinto il quarto motivo sulla spese, applicando il principio di soccombenza. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva accertato l’unicità del centro di imputazione, escluso la legittimità del licenziamento e applicato la tutela reintegratoria con condanna risarcitoria e alle spese. Sono state poste a carico della ricorrente anche le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, L. n. 183/2010
l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento va indirizzata al soggetto che ha intimato formalmente il recesso; in assenza di un atto formale dell’altro soggetto, non è necessaria l’impugnazione anche nei suoi confronti.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
il motivo per violazione di legge deve essere specifico e confrontarsi con la decisione impugnata; non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.
impone l’onere di specificità dei motivi di ricorso, con indicazione delle norme violate e delle affermazioni della sentenza in contrasto con esse.
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
il vizio denunciato non può essere usato per contestare in realtà la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
non risulta violato quando il giudice di merito prende atto della circostanza dedotta e ne valuta però l’irrilevanza giuridica alla luce degli altri elementi acquisiti.
le spese seguono la soccombenza; la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa è corretta quando il ricorrente è integralmente soccombente.
art. 18, comma 7, L. n. 300/1970
richiamato dalla Corte territoriale quale base della tutela reintegratoria applicata nel caso di licenziamento illegittimo, in presenza dei presupposti dimensionali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la soccombenza del ricorrente comporta i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel caso di licenziamento intimato da un soggetto inserito in un unico centro di imputazione datoriale, l’impugnazione stragiudiziale tempestiva è necessaria nei confronti del datore formale che ha emesso l’atto, salvo che l’altro soggetto abbia adottato un proprio provvedimento scritto o equipollente.
- La deduzione della violazione di legge in cassazione richiede la specifica indicazione delle norme violate, delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata e del concreto contrasto tra le une e le altre; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Non è configurabile travisamento della prova quando il giudice di merito prenda atto di un fatto storico e ne faccia derivare una conseguenza giuridica, ritenendo quel fatto non decisivo alla luce dell’accertata integrazione tra le strutture aziendali.
- Una volta accertata l’unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro, la circostanza che il singolo lavoratore abbia prestato attività solo in favore della società formalmente datrice non esclude, di per sé, la riferibilità sostanziale del rapporto all’assetto unitario.
- In tema di spese processuali, il rigetto del ricorso comporta l’applicazione del principio di soccombenza e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese della parte vittoriosa.
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