Cassazione Civile, Ordinanza n. 31307/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di apprendistato professionalizzante stipulato da un lavoratore con una società di trasporto locale per 36 mesi. Il lavoratore aveva già svolto un precedente apprendistato presso altro datore di lavoro e sosteneva che quel periodo dovesse essere computato ai fini della durata complessiva dell’apprendistato, perché debitamente documentato e riferito a mansioni analoghe, con conseguente superamento del limite massimo di durata e trasformazione del rapporto in tempo indeterminato già prima del recesso. La società, invece, aveva comunicato la cessazione del rapporto per scadenza del termine e contestava che il precedente apprendistato fosse stato provato in modo idoneo. In primo grado il tribunale aveva ritenuto non dimostrato il precedente apprendistato e aveva escluso la trasformazione del rapporto, riconoscendo solo il diritto alla retribuzione per il periodo di preavviso. In appello il lavoratore aveva prodotto documenti ulteriori, ritenuti indispensabili, e la corte territoriale aveva accolto il gravame, annullando il licenziamento, ordinando la reintegrazione e riconoscendo l’indennità risarcitoria e i contributi. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sul divieto di nova in appello e sull’apprezzamento delle prove, per avere la corte d’appello fondato la decisione su documentazione prodotta solo in secondo grado; 2) violazione della clausola collettiva sull’apprendistato pregresso e dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che mancasse un certificato di effettivo servizio e che non fosse stata provata la formazione svolta nel precedente rapporto; 3) censura sulle spese di lite, formulata in modo generico. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto ammissibile e corretta la valutazione della corte territoriale sulla produzione documentale nuova in appello, poiché nel rito del lavoro sono ammissibili i documenti indispensabili idonei a chiarire in modo decisivo la ricostruzione fattuale e a integrare una pista probatoria già emersa in primo grado. Ha inoltre affermato che la clausola collettiva richiedeva soltanto che il precedente apprendistato fosse "debitamente documentato" e non un certificato di effettivo servizio, restando al giudice di merito il potere di apprezzare se la documentazione prodotta fosse sufficiente a provare il precedente periodo apprendistato. È stata poi dichiarata inammissibile la censura sulle spese per difetto di specificità e di riferimento normativo. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
richiamato per il divieto di nuove prove in appello, ma la Corte lo coordina con l’ammissibilità dei documenti indispensabili nel rito del lavoro
art. 437, comma 2, c.p.c.
consente in appello la produzione di prove documentali indispensabili, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito
art. 116, comma 1, c.p.c.
invocato dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che la valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito
art. 22, comma 7, CCNL autoferrotranvieri-internavigatori
prevede che il precedente apprendistato sia "debitamente documentato"; non richiede un certificato di effettivo servizio
art. 2697 c.c.
pone a carico del lavoratore l’onere di provare documentalmente il precedente periodo di apprendistato
art. 91 c.p.c.
richiamato per il principio di soccombenza in tema di spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 42, comma 4, d.lgs. n. 81/2015
evocato nei gradi di merito per la cessazione del rapporto di apprendistato alla scadenza pattuita
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso, ma con censure in parte infondate e in parte inammissibili
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, in appello possono essere ammessi documenti nuovi quando il giudice li ritenga indispensabili, cioè idonei a chiarire decisivamente il quadro fattuale senza margini di dubbio, anche se la parte li abbia prodotti tardivamente per propria negligenza o per altre ragioni preclusive.
- La valutazione circa l’indispensabilità della prova documentale nuova è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione nei casi consentiti.
- Se una clausola collettiva richiede che un precedente periodo di apprendistato sia "debitamente documentato", non può pretendersi un mezzo di prova diverso o ulteriore rispetto a quello espressamente previsto; resta comunque necessario che il lavoratore assolva l’onere di provare documentalmente il pregresso rapporto.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché il controllo della Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
- Le censure sulle spese di lite devono essere specifiche e sorrette da adeguato richiamo normativo; affermazioni apodittiche o generiche sono inammissibili.
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