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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31308/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice, dipendente dal 1988 con mansioni di segretaria di stabilimento, aveva impugnato il licenziamento intimatole nel 2022 per giustificato motivo oggettivo, deducendo che la soppressione del posto fosse solo apparente e che, prima del recesso, fosse stata progressivamente svuotata delle mansioni e adibita anche a compiti operativi inferiori. Aveva inoltre sostenuto che la società non avesse assolto l’obbligo di repechage, poiché vi sarebbero state nuove assunzioni e posti compatibili, e aveva censurato la regolarità della procedura conciliativa preventiva. In Cassazione ha formulato quattro motivi: (1) omessa ammissione della prova testimoniale, con richiamo all’art. 2697 c.c.; (2) violazione degli artt. 3 L. n. 604/1966 e 2697 c.c. sulla sussistenza del giustificato motivo oggettivo; (3) violazione degli artt. 3 L. n. 604/1966, 2103 e 2697 c.c. sull’assolvimento dell’obbligo di repechage, in relazione alle assunzioni di altri lavoratori; (4) violazione dell’art. 7 L. n. 604/1966 sulla procedura conciliativa, poiché l’invito sarebbe stato spedito a una mail ordinaria e non a PEC.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento. Ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi: il primo per difetto di autosufficienza, perché la ricorrente non aveva trascritto i capitoli di prova e non aveva dimostrato la decisività delle circostanze; il secondo perché mirava a una rivalutazione del merito sulla effettività delle esigenze aziendali; il terzo perché chiedeva una nuova valutazione delle vicende fattuali relative alle assunzioni successive e al periodo congruo di riferimento per il repechage; il quarto perché sollecitava una diversa lettura della prova documentale sulla comunicazione di apertura della procedura, mentre la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente ritenendo idoneo l’indirizzo usato. È stata quindi posta la ricorrente a carico delle spese e del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.

    È il parametro formale invocato per i motivi di ricorso, ma la Corte rileva che alcune censure, pur formalmente qualificate come violazioni di legge, in realtà mirano a una rivalutazione del merito o della prova e sono quindi inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama la norma sull’onere della prova per osservare che la parte ricorrente non ha assolto l’onere di rendere autosufficiente il motivo né di dimostrare la decisività delle prove richieste; inoltre ribadisce che la valutazione dell’assolvimento dell’onere probatorio spetta al giudice di merito.

  • art. 3 L. n. 604/1966

    È la norma sul giustificato motivo oggettivo: la Corte conferma che la soppressione del posto di lavoro e le esigenze di riorganizzazione, se provate dal datore, integrano un valido motivo di licenziamento; la diversa distribuzione di alcune mansioni fra altri dipendenti non esclude di per sé la soppressione del posto.

  • art. 2103 c.c.

    È richiamato con riguardo al repechage e alla possibile assegnazione a mansioni inferiori o differenti; la Corte non ne fornisce un’interpretazione autonoma, ma considera legittimo il ragionamento di merito sull’insussistenza di posizioni equivalenti e sull’offerta alternativa rifiutata dalla lavoratrice.

  • art. 7 L. n. 604/1966

    La Corte considera sufficiente la prova dell’invio della comunicazione di apertura della procedura al recapito indicato dall’ITL sul proprio sito, ritenendo quindi rispettato l’onere di attivazione del procedimento conciliativo preventivo.

  • art. 18, co. 4, L. n. 300/1970

    È la tutela reintegratoria invocata in via principale dalla lavoratrice, ma non viene riconosciuta perché il ricorso è respinto e il licenziamento è ritenuto legittimo.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    Non risulta richiamato come norma applicata dalla Corte, ma compare nel testo della fattispecie solo come riferimento interno alla vicenda; la decisione non ne sviluppa alcuna interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che deduca l’erronea mancata ammissione di prova testimoniale è necessario trascrivere i capitoli di prova e indicarne in modo specifico la decisività; in difetto, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La censura che, sotto l’apparente veste di violazione di legge, miri in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità.
  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo la soppressione del posto di lavoro può coesistere con una diversa distribuzione di alcune mansioni tra altri dipendenti, quando ciò sia conseguenza di una riorganizzazione aziendale e non escluda la reale soppressione della posizione lavorativa.
  • L’obbligo di repechage va valutato in modo individualizzato e con riferimento a un congruo arco temporale e organizzativo; la verifica circa l’esistenza di posizioni utilizzabili e la congruità del periodo di osservazione è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • La prova dell’avvenuto esperimento della procedura conciliativa preventiva può essere ritenuta sufficiente quando risulti l’invio della comunicazione al recapito istituzionalmente indicato per quella procedura, secondo l’apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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