Cassazione Civile, Ordinanza n. 06518/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un lodo arbitrale che aveva accertato la responsabilità dell'ex amministratore di una società in liquidazione per la mancata stipula di preliminari di acquisto, per il danno asseritamente patito dalla società nel periodo intercorrente tra una trascrizione pregiudizievole e la nomina di un nuovo liquidatore, e per mala gestio nel periodo 2010-2014, con condanna al pagamento di una somma rilevante oltre spese di arbitrato e di lite. La Corte d'appello di Roma aveva rigettato l'impugnazione del lodo. In cassazione l'ex amministratore ha dedotto due motivi di violazione di legge: con il primo ha sostenuto che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto vendibili gli immobili anche senza consegna del certificato di agibilità, nonostante tale certificato non fosse mai ottenibile a causa di abusi edilizi e di difformità tali da rendere gli immobili incommerciabili; con il secondo ha lamentato che la Corte d'appello avesse applicato retroattivamente la disciplina introdotta nel 2013 sull'agibilità parziale, riferendola a un periodo anteriore, e ha contestato che in concreto neppure l'agibilità parziale sarebbe stata conseguibile. La società resistente ha inoltre eccepito un vizio relativo alla mancata indicazione e notificazione dell'arbitro unico, eccezione superata dalla Corte con rilievo di superfluità dell'integrazione del contraddittorio in presenza di ricorso prima facie inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero solo apparentemente rivolte alla sentenza della Corte d'appello, ma in realtà mirassero a contestare l'accertamento di fatto compiuto dall'arbitro sulla base della consulenza tecnica, proponendo una diversa ricostruzione fattuale (totale difformità delle costruzioni, abusi non sanabili e impossibilità di ottenere l'agibilità) che non poteva essere rivalutata nel giudizio di impugnazione del lodo. La Corte ha ribadito che il sindacato sulla sentenza resa sull'impugnazione del lodo arbitrale è limitato alla verifica di legittimità e non consente il riesame del merito o delle valutazioni istruttorie degli arbitri, salvo motivazione del tutto mancante o apparente. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza è stata formulata come violazione di legge, ma la Corte ha osservato che, in concreto, mirava a ottenere una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione.
L'omessa indicazione di una parte non è stata ritenuta causa di inammissibilità del ricorso, specie quando la censura sarebbe comunque superflua in presenza di ricorso prima facie inammissibile.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Norma evocata dal ricorrente per sostenere l'inadempimento del venditore/obbligato in relazione all'agibilità dell'immobile.
Norma evocata dal ricorrente per sostenere la gravità dell'inadempimento.
Norma evocata dal ricorrente sugli obblighi del venditore.
Norma evocata dal ricorrente sulla consegna della cosa e dei documenti relativi.
Richiamato in relazione al certificato di agibilità e alla sua consegnabilità/ottenibilità; la Corte ha valorizzato l'orientamento secondo cui la mancata consegna non determina automaticamente l'inadempimento risolutorio, dovendo valutarsi in concreto la gravità dell'omissione.
art. 30, comma 1, lett. g) e h), L. 98/2013
Evocato per contestare l'applicazione della disciplina dell'agibilità parziale a periodi anteriori; la Corte non ha ritenuto decisivo il motivo, perché le censure presupponevano un accertamento di fatto non sindacabile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato in collegamento con l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale non è consentito al giudice di legittimità rivalutare il merito degli accertamenti di fatto compiuti dagli arbitri, né sostituire la propria ricostruzione a quella risultante dal lodo o dalla sentenza che decide sull'impugnazione.
- Le censure formalmente rubricate come violazione di legge sono inammissibili quando, nella sostanza, mirano a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice/arbitro.
- La mancata consegna del certificato di agibilità non determina automaticamente la risoluzione del preliminare o l'inadempimento grave del venditore: occorre verificare in concreto l'incidenza dell'omissione sul godimento e sulla commerciabilità del bene.
- In sede di cassazione contro la sentenza resa sull'impugnazione del lodo, il controllo è limitato alla conformità a legge e alla congruità della motivazione della decisione impugnata, non potendo estendersi al riesame diretto del lodo o della consulenza tecnica posta a base della decisione arbitrale.
- Se il ricorso è prima facie inammissibile, può risultare superflua la rinnovazione della notifica o l'integrazione del contraddittorio verso parti non costituite, quando ciò comporterebbe solo un inutile aggravio processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06370/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06371/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06374/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06379/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06380/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06383/2023 del 03/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →