Cassazione Civile, Ordinanza n. 10122/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento sintetico del reddito per l'anno d'imposta 2008. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l'appello del contribuente, ritenendo: (i) non corretta l'imputazione al reddito 2008 di incrementi patrimoniali verificatisi negli anni successivi 2009-2012, in applicazione del criterio di ripartizione degli esborsi nei quattro anni antecedenti all'acquisto; (ii) provata la copertura dell'acquisto di un'autovettura nel 2008 con provvista economica già posseduta nel 2007 e in parte con permuta; (iii) dimostrate, tramite documentazione, le spese effettive per il mantenimento dei beni indice (due autovetture e la casa di abitazione). L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso principale denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, nel testo previgente, dell'art. 2697 c.c. e del d.m. 10 settembre 1992, sostenendo in sostanza che la CTR aveva erroneamente escluso la legittimità della ripartizione degli incrementi patrimoniali e aveva ritenuto assolto dal contribuente l'onere probatorio. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo: (a) violazione dell'art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600/1973, perché non poteva essergli richiesto di provare che l'incremento patrimoniale fosse stato pagato specificamente con denaro proveniente da disponibilità esistenti; (b) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la disponibilità di risorse per far fronte non solo all'acquisto ma anche alle spese di mantenimento dei beni indice.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, demandando a quest'ultima anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Inoltre ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
previgente alle modifiche apportate dall'art. 22, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122
Nel testo ratione temporis, l'accertamento sintetico è fondato su una presunzione legale relativa di capacità contributiva; per le spese di incremento patrimoniale opera la ripartizione pluriennale dell'esborso e il contribuente può vincere la presunzione solo fornendo prova contraria documentale della provenienza non reddituale delle somme o dell'inesistenza/inferiorità del reddito presunto.
Richiamato ai fini del riparto dell'onere della prova: una volta dimostrati dall'Ufficio gli indici di capacità contributiva, spetta al contribuente fornire la prova contraria sulla provenienza non reddituale delle somme impiegate.
d.m. 10 settembre 1992
Richiamato nel motivo dell'Ufficio, senza che dal testo emerga una specifica autonoma ratio decisoria riferita alla sua disciplina.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo incidentale per omesso esame di un fatto decisivo.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito, le spese per incrementi patrimoniali possono essere imputate secondo la disciplina vigente ratione temporis e il contribuente può contrastare la presunzione legale solo offrendo prova contraria idonea sulla provenienza non reddituale delle risorse impiegate.
- La presunzione legale relativa di cui all'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 impone al giudice di verificare l'effettività degli indici di capacità contributiva valorizzati dall'Ufficio, senza poterne neutralizzare il valore presuntivo se non attraverso una concreta prova contraria del contribuente.
- Quando il contribuente deduce l'impiego di risorse non reddituali proprie o del nucleo familiare, deve dimostrare documenti alla mano la disponibilità, l'entità e la durata di tali risorse, non essendo sufficiente una generica allegazione della loro possibile esistenza o del loro preteso utilizzo.
- Non è sufficiente, per superare l'accertamento sintetico, affermare in modo apodittico di aver sostenuto una spesa con una provvista già disponibile in un certo anno: occorrono elementi sintomatici documentali che rendano plausibile e verificabile la riferibilità delle somme a fonti non imponibili.
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