Cassazione Civile, Ordinanza n. 22290/2022 del 15/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione ordinaria imposte di registro e ipotecaria, ritenendo decaduta la contribuente dall'agevolazione prevista per l'acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. La CTR aveva annullato gli avvisi, ritenendo che, nonostante un contratto di affitto dei terreni a favore di una società operante nel settore bioenergetico, la contribuente avesse continuato a coltivare direttamente i terreni in forza di un contratto collegato di coltivazione e conferimento, senza cessare la conduzione personale richiesta dalla norma agevolativa. Con unico motivo di ricorso, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione del d.l. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis, sostenendo che il contratto di affitto aveva comportato la perdita della disponibilità giuridica dei terreni e la cessazione della loro diretta conduzione e coltivazione, integrando così la causa di decadenza dall'agevolazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente contro gli avvisi di liquidazione. La Corte ha ritenuto che il contratto di affitto dei terreni agricoli, anche se inserito in un assetto negoziale collegato con un ulteriore contratto di coltivazione e conferimento, sia incompatibile con il mantenimento del beneficio, perché la causa di decadenza è collegata alla cessazione della coltivazione o conduzione diretta dei terreni entro cinque anni dall'acquisto. Ha anche compensato integralmente le spese per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge sostanziale.
d.l. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis
prevede l'agevolazione fiscale per gli acquisti di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e la decadenza se, prima di cinque anni, il beneficiario aliena volontariamente i terreni o cessa di coltivarli o condurli direttamente.
legge di conversione che ha introdotto o confermato il regime agevolativo richiamato.
L. n. 604 del 1954, art. 7, comma 1
richiamata come disciplina analoga, con contenuto regolatorio sovrapponibile, utile per interpretare la causa di decadenza.
richiamata tra le discipline agevolative analoghe sugli acquisti di terreni agricoli.
d.lgs. n. 228 del 2001, art. 5-bis
richiamato tra le norme analoghe in materia di agevolazioni per terreni agricoli.
richiamata per confermare la coerenza del sistema normativo con la finalità pubblicistica di favorire la coltivazione diretta.
Massime di principio
- Nelle agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli, la causa di decadenza non opera solo in caso di alienazione volontaria, ma anche quando il beneficiario cessi di coltivare o condurre direttamente i terreni entro il termine quinquennale.
- Il contratto di affitto dei terreni agricoli, in sé considerato, è indice sintomatico della cessazione della coltivazione diretta e, quindi, della perdita del beneficio fiscale collegato alla piccola proprietà contadina o a finalità analoghe.
- Ai fini della decadenza dall'agevolazione, non rileva che il contribuente abbia poi stipulato un ulteriore contratto collegato che gli consenta materialmente di proseguire l'attività agricola, se la coltivazione non discende più dal titolo proprietario agevolato ma da un titolo diverso, precario e dipendente dalla volontà contrattuale delle parti.
- La ratio della disciplina agevolativa è pubblicistica ed è quella di assicurare l'effettiva coltivazione diretta del fondo acquistato; ogni assetto negoziale che contraddica tale finalità è incompatibile con il mantenimento del beneficio.
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