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Sentenza

Sentenza del 02/09/2024 n. 23500 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro sulla cessione, avvenuta il 15 gennaio 2015, di un ramo d’azienda a Verint System B.V. La società aveva dichiarato un prezzo di 5.130.704 euro; l’Ufficio aveva accertato un valore di 8.038.100 euro e richiesto 87.222 euro di maggiore imposta. Dopo l’impugnazione dell’avviso, le parti avevano stipulato un atto ricognitivo rideterminando il prezzo in 9.291.063 dollari statunitensi (circa 8.170.088,13 euro), e il 28 luglio 2017 era stata versata l’imposta suppletiva. La CTP di Milano aveva dichiarato cessata la materia del contendere; l’Agenzia aveva proposto appello parziale, contestando che fossero venuti meno anche sanzioni e interessi, per complessivi 92.900,99 euro. In cassazione TE4I ha dedotto: nullità dell’avviso per mancata allegazione della perizia su cui si fondava la rettifica; motivazione apparente o contraddittoria della CTR; omesso esame della mancata allegazione della perizia; ultrapetizione, perché la CTR avrebbe deciso su sanzioni e interessi senza preventiva richiesta di annullare integralmente la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la questione della nullità dell’avviso, assorbita dalla decisione di primo grado, non era stata riproposta in appello, al quale la società era rimasta contumace; ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992, la questione doveva quindi considerarsi rinunciata. Il secondo motivo è stato rigettato perché la motivazione della CTR era chiara e spiegava che il successivo accordo sul prezzo, sostanzialmente corrispondente alla stima dell’Ufficio, e il pagamento dell’imposta suppletiva rendevano superate le contestazioni. Il terzo è stato rigettato perché la CTR aveva valutato espressamente come irrilevante la mancata ostensione della perizia, non omettendone l’esame. Il quarto è stato rigettato: l’appello parziale dell’Agenzia aveva contestato proprio il venir meno di sanzioni e interessi e la cessazione della materia del contendere può riguardare solo una parte della controversia, nella specie il capitale. La ricorrente è stata condannata a pagare all’Agenzia 5.000 euro per competenze, oltre all’importo prenotato a debito risultante dai registri di cancelleria; è stato inoltre dato atto dell’obbligo, ove dovuto, del contributo unificato aggiuntivo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La società invocava la norma per contestare la mancata allegazione della perizia all’avviso di rettifica. La Corte non decide nel merito questa censura, perché la relativa questione è stata ritenuta non riproposta in appello e dunque non esaminabile in cassazione.

  • Art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai requisiti dell’atto impositivo e alla mancata allegazione della perizia; la Corte non ne esamina l’applicazione sostanziale, per la preclusione processuale derivante dalla mancata riproposizione della questione in appello.

  • Art. 56, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La mancata costituzione dell'istante nel giudizio di appello non consentiva, infatti, alla Commissione regionale di scrutinare la predetta domanda non esaminata in prima istanza e non riproposta in sede di gravame, ostandovi la previsione dell' art. 56 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 .

    Le domande ed eccezioni non accolte in primo grado e non riproposte in appello si presumono rinunciate e non possono essere esaminate, anche quando la parte vittoriosa in primo grado sia rimasta contumace in appello.

  • Art. 346 cod. proc. civ.

    per il principio sancito dall' art. 346 cod. proc. civ., devono intendersi rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello

    La parte vittoriosa in primo grado deve riproporre in appello le domande o eccezioni rimaste assorbite o non accolte se vuole che siano esaminate dal giudice del gravame; l’onere vale anche per la parte contumace.

  • Art. 36, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte esclude la denunciata motivazione apparente: la CTR aveva esposto in modo comprensibile le ragioni per cui riteneva superate le contestazioni della contribuente, e aveva valutato la mancata ostensione della perizia come circostanza irrilevante dopo l’accordo sul prezzo e il pagamento suppletivo.

  • Art. 132 cod. proc. civ.

    La censura di motivazione apparente è infondata quando la decisione rende comprensibile la propria ratio, anche se la parte non condivide la valutazione del giudice. Nel caso concreto, la motivazione della CTR era chiara e lineare.

  • Art. 46, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    risultando chiaro dall'espresso tenore dell' art. 46 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che il giudizio può estinguersi anche in parte in caso di cessazione della materia del contendere, quando questa, evidentemente, riguardi solo una parte della controversia, nella specie rappresentata dalla sorta capitale del debito fiscale.

    La cessazione della materia del contendere può essere parziale: il pagamento della maggiore imposta può definire la questione relativa al capitale senza estinguere la controversia su sanzioni e interessi.

  • Art. 112 cod. proc. civ.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: l’Agenzia aveva impugnato la decisione proprio nella parte in cui aveva implicitamente disconosciuto sanzioni e interessi, perciò la CTR poteva pronunciarsi su tali accessori senza una previa richiesta di annullare integralmente la cessazione della materia del contendere.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà atto che sussistono i presupposti di cui all' art 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

    In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistendone i presupposti, la parte ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La parte che ha vinto in primo grado, ma intende mantenere vive domande o eccezioni rimaste assorbite o non accolte, deve riproporle in appello; l’onere vale anche se resta contumace. In mancanza, tali questioni sono considerate rinunciate e non possono essere recuperate in cassazione.
  • Il pagamento della maggiore imposta può far cessare la controversia limitatamente al capitale, senza eliminare automaticamente sanzioni e interessi: gli accessori restano discutibili e possono essere oggetto di una decisione separata.
  • Non vi è ultrapetizione quando il giudice d’appello decide sugli accessori che l’Ufficio aveva specificamente contestato con appello parziale, anche se la cessazione della materia del contendere sul capitale non è stata previamente annullata per intero.
  • Una motivazione non è apparente solo perché non convince una parte: il vizio sussiste se non è possibile comprendere la ragione della decisione. È inoltre distinto l’omesso esame di un fatto dalla valutazione esplicita che quel fatto sia irrilevante.
  • La stipula successiva di un accordo sul prezzo, se sostanzialmente corrispondente alla stima dell’Ufficio, e il pagamento dell’imposta suppletiva possono essere valutati dal giudice come elementi che rendono superate le contestazioni sul valore, senza per ciò solo cancellare gli accessori fiscali.

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