Sentenza del 02/09/2024 n. 5411 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Ici-Imu - Fabbricati di interesse storico ed artistico - Riduzione base imponibile del 50% - Sussistenza del vincolo diretto - Condizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU 2016 per mancata applicazione della riduzione del 50% della base imponibile prevista per i fabbricati di interesse storico e artistico. Il contribuente sosteneva che l'immobile fosse sottoposto a vincolo diretto di interesse storico-artistico (ai sensi della normativa sui beni culturali) e quindi avrebbe diritto alla riduzione; il Comune contestava la prova del vincolo diretto e riteneva applicabile la riduzione solo agli immobili assoggettati al vincolo diretto ex art. 3 L. n. 1089/1939, non dimostrato a suo avviso.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di grado d'appello ha respinto l'appello del Comune. Il Collegio ha ritenuto provata la sussistenza del vincolo diretto sull'immobile sulla base di documentazione depositata dal contribuente (dichiarazione del Ministero, decreti ministeriali e attestazioni nei rogiti notarili che riportavano la notifica dei decreti di vincolo), e ha confermato l'applicabilità della riduzione del 50% della base imponibile IMU ai sensi della lett. a) comma 3 art. 13 d.l. n. 201/2011 (mod. d.l. n. 16/2012). Spese a carico del Comune, liquidate in Euro 1.200,00 oltre oneri.
Norme richiamate
d.l. n. 201/2011, art. 13, comma 3, lett. a) (modificato dal d.l. n. 16/2012)
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004
Prevede l'agevolazione IMU; va applicata ai fabbricati di interesse storico-artistico riconosciuti ai sensi del codice dei beni culturali. L'interpretazione di Corte ha chiarito che la riduzione si applica solo se sussiste il vincolo diretto di culturalità.
D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 10
Elenca le categorie di beni culturali e disciplina il riconoscimento della qualità di bene culturale; distingue tra beni indicati per presunzione (es. pubblici) e beni di soggetti privati che richiedono procedimento di riconoscimento.
D.Lgs. n. 42/2004, art. 45
Prevede il vincolo indiretto, che impone limitazioni per salvaguardare il contesto di beni tutelati. La giurisprudenza e la Corte hanno escluso che il vincolo indiretto attribuisca diritto alla riduzione IMU prevista per i beni sottoposti a vincolo diretto.
L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3 (normativa storica sul vincolo diretto)
Norma storica che istituisce il vincolo diretto su beni di interesse artistico e storico; la giurisprudenza moderna la ritiene criterio per riconoscere i beni che danno diritto alle agevolazioni fiscali come quella IMU.
L. 20 giugno 1909, n. 364
Normativa antecedente che, nelle notifiche storiche, attestava l'applicazione di disposizioni di tutela; documenti attuativi possono essere utili a dimostrare l'esistenza del vincolo diretto anche se anteriori all'attuale Codice.
Cass. civ. sent. n. 10760/2017 e n. 6636/2019; Corte Cost. sent. n. 111/2016
Giurisprudenza consolidata che afferma che l'agevolazione IMU per immobili storici si applica solo ai beni soggetti a vincolo diretto (art. 3 L. 1089/1939); la Consulta ha ritenuto costituzionalmente legittima la distinzione di trattamento tra vincolo diretto e indiretto.
Massime di principio
- La riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista per i fabbricati di interesse storico-artistico si applica solo quando sull'immobile grava un vincolo diretto di tutela (vincolo 'ex art. 3' della L. 1089/1939 o suoi successivi equivalenti normativi).
- Il vincolo indiretto (es. misure di tutela del contesto o limitazioni previste dall'art. 45 del D.Lgs. 42/2004) non dà diritto alla suddetta agevolazione fiscale.
- Il titolare privato dell'immobile deve provare la sussistenza del vincolo diretto mediante documentazione idonea: decreti ministeriali o notifiche di vincolo, attestazioni ministeriali, annotazioni nei rogiti notarili che riportino la notifica del decreto di vincolo, o altro documento ufficiale che dimostri il riconoscimento.
- Per i beni di proprietà pubblica o di enti non profit può sussistere una presunzione di culturalità, mentre per i privati è necessario l'accertamento formale della qualità di bene culturale (procedura prevista dal Codice dei beni culturali).
- In contenziosi simili è essenziale depositare atti ufficiali e notifiche storiche o recenti che attestino il vincolo diretto; in assenza di prova documentale il Comune può legittimamente negare l'agevolazione.
- La giurisprudenza di legittimità e costituzionale conferma la distinzione tra vincolo diretto e indiretto e la legittimità di trattamenti fiscali differenziati, quindi il criterio normativo è stabile e prevedibile.
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