Cassazione Civile, Ordinanza n. 30936/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come previsto dalla stessa disposizione, e che l’estinzione esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania. Nelle more del giudizio ha presentato istanza di estinzione ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, allegando la documentazione che attestava l’adesione alla definizione agevolata, consistente nella domanda di definizione e nella quietanza di pagamento della prima rata. Non risultando opposto diniego né proposta istanza di trattazione nei termini previsti dalla norma, è stata chiesta la declaratoria di estinzione del processo.
Norme richiamate
L’adesione alla definizione agevolata, se accompagnata dal pagamento della prima rata e in assenza di diniego o istanza di trattazione nei termini, comporta l’estinzione del giudizio pendente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Richiamato in via comparativa per un precedente orientamento in tema di definizione agevolata.
Richiamato in via comparativa per un precedente orientamento in tema di definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la parte contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla legge e deposita la prova del relativo perfezionamento, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto se non interviene diniego e non viene proposta tempestiva istanza di trattazione.
- L’estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale applicabile.
- La chiusura del processo per definizione agevolata impedisce l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.
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