Cassazione Civile, Ordinanza n. 30974/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 contestando alla società l'indebita deduzione di accantonamenti per trattamento di fine mandato (T.F.M.) in favore degli amministratori, per euro 66.964,00. Secondo l'Amministrazione, poiché nell'anno non erano stati corrisposti compensi agli amministratori, non vi sarebbero state quote accantonabili e deducibili; inoltre, la deduzione sarebbe stata subordinata alla previa previsione in un atto scritto con data certa anteriore al rapporto e con specifica determinazione dell'importo. Dalla ripresa a tassazione derivava un maggior reddito poi imputato pro quota alle socie. La società e le socie avevano impugnato gli avvisi e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione, l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 105 T.U.I.R., sostenendo che il rinvio alla disciplina civilistica fosse generale e che anche il T.F.M. degli amministratori fosse soggetto ai limiti propri del T.F.R. dei lavoratori subordinati, con deducibilità annuale parametrata alla retribuzione divisa per 13,5; in mancanza di compensi corrisposti, l'accantonamento non sarebbe stato deducibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato, richiamando precedenti conformi. Ha escluso l'applicabilità all'accantonamento per T.F.M. degli amministratori della disciplina dell'art. 2120 c.c. dettata per il T.F.R. dei lavoratori subordinati, rilevando che per i redditi d'impresa le quote accantonate per T.F.M. sono deducibili per competenza solo se la previsione del trattamento risulta da atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e se l'importo è specificato; in difetto di tali presupposti opera il principio di cassa di cui all'art. 95, comma 5, T.U.I.R. Tuttavia, il profilo di censura relativo alla mancanza dell'atto con data certa e alla specifica quantificazione è stato dichiarato inammissibile perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e l'Ufficio non aveva assolto l'onere di indicare in quale atto del giudizio di merito l'avesse dedotta. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia condannata alle spese.
Norme richiamate
Le quote accantonate per il trattamento di fine mandato degli amministratori sono deducibili secondo il principio di competenza solo se il trattamento è previsto da un atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e con importo determinato; in mancanza, la deduzione segue il principio di cassa.
Non è applicabile in via diretta, né per analogia, all'accantonamento del T.F.M. degli amministratori, in assenza di una norma che imponga alle società di accantonare tali somme con le modalità previste per il T.F.R. dei lavoratori subordinati.
I compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti quando manchino i presupposti per la deduzione per competenza del T.F.M.
art. 17, comma 1, lett. c), T.U.I.R.
Richiamato in combinazione con l'art. 105 T.U.I.R. come base del regime di deducibilità per competenza delle quote accantonate per T.F.M. quando sussistono i presupposti formali sostanziali richiesti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale di riferimento per il motivo di ricorso dedotto come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- L'accantonamento per trattamento di fine mandato degli amministratori non è assoggettato alla disciplina del trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati, salvo espressa previsione normativa.
- Ai fini fiscali, le quote di T.F.M. sono deducibili per competenza solo se il diritto all'indennità risulta da un atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e se l'importo è specificamente determinato.
- In assenza dei presupposti formali richiesti per il T.F.M., la deducibilità dei compensi degli amministratori segue il principio di cassa e si colloca nell'esercizio di effettiva corresponsione.
- In sede di legittimità, è inammissibile la censura che introduca questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, se il ricorrente non indica specificamente in quale atto del giudizio di merito tali questioni siano state dedotte.
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