Cassazione Civile, Ordinanza n. 20998/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione irrogate nei confronti di un soggetto indicato come coobbligato nella sua qualità di amministratore di una s.r.l., in relazione a lavoratori trovati al lavoro presso uno stabilimento balneare nel 2007 con un contratto qualificato come prestazione di lavoro occasionale (mini co.co.co.) e con ritenuta d'acconto per una sola giornata. Il tribunale aveva annullato le sanzioni ritenendo non dimostrata la subordinazione e valorizzando la natura occasionale del rapporto. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, affermando che, alla data dei fatti, doveva applicarsi la disciplina sulla comunicazione preventiva al Centro per l'impiego di cui alla L. 296/2006 e che la tipologia occasionale della prestazione non esonerava dalla comunicazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) violazione dell'art. 1, comma 1180, L. 296/2006, sostenendo che tale norma non imponeva la comunicazione per qualsiasi tipologia di rapporto e che quindi la natura occasionale fosse decisiva; (2) vizio di motivazione per omesso esame della natura concreta del rapporto; (3) violazione della disciplina sulla maxi-sanzione per lavoro nero, rilevando che essa presuppone l'accertamento di un rapporto riconducibile a subordinazione e che, secondo la circolare ministeriale, si aggiunge ad altre sanzioni solo in ipotesi di lavoro nero; (4) violazione della disciplina sulle assunzioni a termine in urgenza nel settore turistico-ricettivo e omesso esame delle condizioni di urgenza, con richiesta di verifica della legittimità di una eventuale assunzione a breve termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo assorbito il quarto. Ha rilevato che la sentenza d'appello aveva confuso e sovrapposto due discipline diverse: quella sulle comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego, che riguarda rapporti tassativamente indicati e non contempla la prestazione occasionale, e quella sulla maxi-sanzione per lavoro nero, che presuppone invece l'accertamento di lavoro non risultante da scritture o registrazioni obbligatorie. Poiché la prestazione occasionale è espressamente distinta dalla co.co.co. dall'art. 61 del d.lgs. 276/2003, la Corte ha affermato che la sua natura non poteva essere ritenuta irrilevante ai fini dell'applicazione delle sanzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a qualificare correttamente i rapporti di lavoro e a verificare se, alla luce della disciplina corretta, sussistano i presupposti delle sanzioni irrogate; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 1180, L. 296/2006
l'obbligo di comunicazione al Servizio per l'impiego riguarda soltanto le tipologie di rapporto espressamente previste; non può essere esteso indistintamente a ogni forma di lavoro, né alla prestazione occasionale non contemplata dalla norma.
art. 4, comma 2, lett. a), L. 183/2010
la disciplina successiva ha limitato la maxi-sanzione alle ipotesi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione; non era la disciplina applicabile ai fatti del 2007.
art. 3, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in L. 73/2002
norma richiamata come antecedente della disciplina sul lavoro nero, riferita all'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o documentazione obbligatoria.
art. 36-bis, comma 7, d.l. 223/2006
richiamato come precedente della disciplina sul lavoro nero e delle sanzioni correlate.
la prestazione occasionale è espressamente esclusa dalla disciplina delle co.co.co. a progetto; il rapporto occasionale è quindi distinto dalla collaborazione coordinata e continuativa.
art. 10, comma 3, d.lgs. 368/2001
richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di assunzioni a termine di breve durata in situazioni di urgenza nel settore turistico-ricettivo.
la decisione è stata resa in camera di consiglio con motivazione riservata ai sensi di tale rito.
dedotto come parametro dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge.
dedotto per il vizio di omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- In materia sanzionatoria per rapporti di lavoro irregolari, il giudice deve qualificare il rapporto concreto prima di applicare la disciplina violata; la natura occasionale o comunque diversa dal lavoro subordinato non può essere ignorata se è decisiva per individuare il presupposto della sanzione.
- L'obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l'impiego va interpretato restrittivamente secondo il testo della norma: si applica solo ai rapporti espressamente indicati e non si estende in via analogica a forme di lavoro non menzionate.
- La disciplina sulla maxi-sanzione per lavoro nero presuppone l'accertamento di un impiego non risultante da scritture o registrazioni obbligatorie e non può essere confusa con quella sulle comunicazioni obbligatorie, che ha oggetto e presupposti diversi.
- La prestazione occasionale è una figura distinta dalle collaborazioni coordinate e continuative; pertanto, quando la sanzione dipenda dalla qualificazione del rapporto, il giudice di merito deve verificare se il rapporto rientri davvero nel perimetro applicativo della norma sanzionatoria.
- Quando la sentenza impugnata ha applicato una disciplina non pertinente o ha omesso di esaminare il presupposto fattuale decisivo della qualificazione del rapporto, la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame in fatto e in diritto.
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