Cassazione Civile, Ordinanza n. 28147/2023 del 06/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Una società che presta servizi informatici ai propri clienti finali utilizzava una rete privata virtuale fornita da una società di telecomunicazioni per operare su Internet. Nel marzo 2014 il servizio fu interrotto per alcuni giorni. La società cliente agì contro la fornitrice chiedendo il risarcimento del danno emergente (retribuzioni dei dipendenti rimasti inattivi), del lucro cessante (perdita dei corrispettivi verso i clienti finali) e del danno all'immagine. La controparte si costituì eccependo di avere sospeso il servizio per morosità della cliente e propose domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme residue. In primo grado fu ritenuto l'inadempimento per mancato preavviso della sospensione e fu riconosciuto un danno; in appello, pur confermato l'inadempimento, fu esclusa la prova del danno perché la prova testimoniale e la documentazione erano ritenute generiche e irrilevanti. In Cassazione la ricorrente articolò tre motivi: 1) omessa pronuncia/nullità della sentenza d'appello per mancata decisione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; 2) vizio di motivazione sulla statuizione di insussistenza della prova del danno; 3) violazione delle norme sull'inadempimento, sulla buona fede e sui criteri presuntivi di prova, sostenendo che dai documenti prodotti il danno fosse ricavabile anche in via presuntiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'accoglimento dell'appello da parte del giudice di merito implicava il rigetto dell'eccezione di inammissibilità, senza necessità di espressa motivazione autonoma. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato spiegando che le prove valorizzavano solo l'esistenza e l'entità dell'inadempimento, non anche l'esistenza e l'ammontare del danno. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura non indicava quale criterio giuridico di valutazione sarebbe stato violato e si risolveva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e in una mera apodittica contrapposizione alla motivazione di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, n. 4, c.p.c.
la censura di nullità per omessa motivazione è infondata quando la decisione del giudice di merito implica il rigetto implicito dell'eccezione contraria; non occorre una motivazione autonoma sull'eccezione disattesa per incompatibilità con la decisione adottata
art. 342 c.p.c.
richiamato quale parametro di specificità dei motivi d'appello, ma l'eccezione di inammissibilità è stata ritenuta implicitamente respinta dall'accoglimento dell'appello
art. 348-ter c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come base della richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ma la questione è stata considerata assorbita dal rigetto implicito dell'eccezione
art. 1218 c.c.
invocato dalla ricorrente in relazione alla responsabilità per inadempimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata perché non colpiva la ratio della sentenza d'appello sulla mancanza di prova del danno
art. 1372 c.c.
richiamato dalla ricorrente, senza che ciò conducesse a superare l'accertamento di merito sulla mancata prova del danno
art. 1175 c.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo rispetto alla valutazione probatoria sul danno
art. 1375 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, ma non idoneo a sovvertire il giudizio sulla prova del pregiudizio
art. 1226 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma la liquidazione equitativa presuppone comunque la prova, almeno approssimativa, dell'esistenza del danno
art. 2729 c.c.
la prova presuntiva del danno è astrattamente ammessa, ma gli elementi allegati devono consentire di risalire al fatto ignoto; la sola dimostrazione dell'inadempimento e della sua durata non basta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione sul merito è logicamente incompatibile con l'eccezione processuale dedotta, perché il suo accoglimento o rigetto implicito è desumibile in modo univoco dalla statuizione adottata.
- Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento, la prova dell'inadempimento non coincide con la prova del danno: la parte attrice deve dimostrare anche l'esistenza del pregiudizio e, se possibile, la sua entità.
- La prova presuntiva del danno è ammissibile, ma presuppone la allegazione di elementi fattuali idonei a rendere ragionevole il passaggio logico dal fatto noto al fatto ignoto; non è sufficiente la mera esistenza o durata dell'inadempimento.
- In sede di legittimità, la censura sulla valutazione delle prove è ammissibile solo se indica specificamente il criterio giuridico di valutazione violato o il vizio motivazionale, non potendo tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non elimina l'onere di provare l'an debeatur del danno, potendo operare solo per la quantificazione quando l'esistenza del pregiudizio sia già dimostrata almeno in via presuntiva.
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