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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28147/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Una società che presta servizi informatici ai propri clienti finali utilizzava una rete privata virtuale fornita da una società di telecomunicazioni per operare su Internet. Nel marzo 2014 il servizio fu interrotto per alcuni giorni. La società cliente agì contro la fornitrice chiedendo il risarcimento del danno emergente (retribuzioni dei dipendenti rimasti inattivi), del lucro cessante (perdita dei corrispettivi verso i clienti finali) e del danno all'immagine. La controparte si costituì eccependo di avere sospeso il servizio per morosità della cliente e propose domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme residue. In primo grado fu ritenuto l'inadempimento per mancato preavviso della sospensione e fu riconosciuto un danno; in appello, pur confermato l'inadempimento, fu esclusa la prova del danno perché la prova testimoniale e la documentazione erano ritenute generiche e irrilevanti. In Cassazione la ricorrente articolò tre motivi: 1) omessa pronuncia/nullità della sentenza d'appello per mancata decisione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; 2) vizio di motivazione sulla statuizione di insussistenza della prova del danno; 3) violazione delle norme sull'inadempimento, sulla buona fede e sui criteri presuntivi di prova, sostenendo che dai documenti prodotti il danno fosse ricavabile anche in via presuntiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'accoglimento dell'appello da parte del giudice di merito implicava il rigetto dell'eccezione di inammissibilità, senza necessità di espressa motivazione autonoma. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato spiegando che le prove valorizzavano solo l'esistenza e l'entità dell'inadempimento, non anche l'esistenza e l'ammontare del danno. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura non indicava quale criterio giuridico di valutazione sarebbe stato violato e si risolveva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e in una mera apodittica contrapposizione alla motivazione di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la censura di nullità per omessa motivazione è infondata quando la decisione del giudice di merito implica il rigetto implicito dell'eccezione contraria; non occorre una motivazione autonoma sull'eccezione disattesa per incompatibilità con la decisione adottata

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato quale parametro di specificità dei motivi d'appello, ma l'eccezione di inammissibilità è stata ritenuta implicitamente respinta dall'accoglimento dell'appello

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come base della richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ma la questione è stata considerata assorbita dal rigetto implicito dell'eccezione

  • art. 1218 c.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla responsabilità per inadempimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata perché non colpiva la ratio della sentenza d'appello sulla mancanza di prova del danno

  • art. 1372 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, senza che ciò conducesse a superare l'accertamento di merito sulla mancata prova del danno

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo rispetto alla valutazione probatoria sul danno

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, ma non idoneo a sovvertire il giudizio sulla prova del pregiudizio

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la liquidazione equitativa presuppone comunque la prova, almeno approssimativa, dell'esistenza del danno

  • art. 2729 c.c.

    la prova presuntiva del danno è astrattamente ammessa, ma gli elementi allegati devono consentire di risalire al fatto ignoto; la sola dimostrazione dell'inadempimento e della sua durata non basta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione sul merito è logicamente incompatibile con l'eccezione processuale dedotta, perché il suo accoglimento o rigetto implicito è desumibile in modo univoco dalla statuizione adottata.
  • Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento, la prova dell'inadempimento non coincide con la prova del danno: la parte attrice deve dimostrare anche l'esistenza del pregiudizio e, se possibile, la sua entità.
  • La prova presuntiva del danno è ammissibile, ma presuppone la allegazione di elementi fattuali idonei a rendere ragionevole il passaggio logico dal fatto noto al fatto ignoto; non è sufficiente la mera esistenza o durata dell'inadempimento.
  • In sede di legittimità, la censura sulla valutazione delle prove è ammissibile solo se indica specificamente il criterio giuridico di valutazione violato o il vizio motivazionale, non potendo tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non elimina l'onere di provare l'an debeatur del danno, potendo operare solo per la quantificazione quando l'esistenza del pregiudizio sia già dimostrata almeno in via presuntiva.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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