Sentenza del 03/08/2016 n. 16174 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sostenendo che il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, non si fosse perfezionato con il solo pagamento della prima rata. Secondo l'Amministrazione, il mancato pagamento delle rate successive avrebbe impedito il perfezionamento del condono. La CTR aveva invece ritenuto sufficiente il pagamento della prima rata, consentendo all'Ufficio di recuperare le somme residue mediante iscrizione a ruolo, con applicazione di sanzioni e interessi.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la questione relativa al perfezionamento del condono. Ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la notifica alla società, risultata irreperibile presso la sede, non risultava eseguita secondo le modalità previste dalla legge. In particolare, non era stata dimostrata l'effettuazione degli adempimenti necessari per la notifica in caso di irreperibilità del destinatario, né risultavano adeguatamente documentate le ricerche e le formalità richieste dagli artt. 140 e 148 c.p.c. e dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973. Non sono state liquidate spese, poiché la società non aveva svolto attività difensiva in Cassazione.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
La CTR aveva interpretato la disciplina nel senso che il pagamento della prima rata fosse sufficiente a perfezionare il condono, lasciando all'Amministrazione la possibilità di recuperare le somme successive non versate mediante iscrizione a ruolo, con sanzioni e interessi. La Cassazione non ha però deciso questa questione nel merito.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14
Secondo la sentenza impugnata, la norma consentiva all'Ufficio di iscrivere a ruolo le differenze d'imposta ancora dovute dopo il perfezionamento del condono.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari. In caso di trasferimento del contribuente in luogo sconosciuto, occorre applicare la procedura prevista dalla relativa disciplina, previa verifica dell'effettiva irreperibilità.
Codice di procedura civile, art. 140
Si applica quando l'indirizzo e la residenza del destinatario sono conosciuti, ma la consegna non può essere effettuata perché il destinatario non viene trovato sul posto. La procedura richiede specifici adempimenti sostitutivi.
Codice di procedura civile, art. 148, comma 2
Impone che la relata di notifica documenti in modo inequivoco le attività compiute dal notificatore. La mancanza di tale documentazione può determinare l'invalidità o l'inammissibilità conseguente dell'impugnazione.
Codice di procedura civile, art. 149
Disciplina la notificazione a mezzo del servizio postale. L'utilizzo del servizio postale non esonera comunque dal rispetto delle regole specifiche applicabili quando il destinatario risulta irreperibile.
Massime di principio
- Quando una notifica tributaria non va a buon fine perché il destinatario è irreperibile, non è sufficiente attestare genericamente l'assenza: occorre applicare la procedura corretta in base al tipo di irreperibilità e documentare puntualmente tutte le formalità eseguite.
- La distinzione tra destinatario temporaneamente assente e destinatario trasferito in luogo sconosciuto è decisiva: nel primo caso si applica normalmente l'art. 140 c.p.c.; nel secondo occorre seguire la disciplina speciale prevista per l'irreperibilità assoluta, dopo adeguate ricerche.
- La corretta notificazione è essenziale per garantire il contraddittorio e il diritto di difesa. Se l'Amministrazione non prova il rispetto delle formalità, il ricorso o l'atto può essere dichiarato inammissibile senza esame delle questioni sostanziali.
- Una decisione di inammissibilità per vizi processuali non equivale a una pronuncia favorevole nel merito su condono, imposte o sanzioni: la questione sostanziale può rimanere non esaminata.
- La parte intimata può ottenere un esito favorevole anche senza costituirsi, qualora il ricorso dell'altra parte presenti un vizio processuale rilevabile dal giudice.
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