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Sentenza

Sentenza del 03/08/2016 n. 1407 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. 600/1973, aumentando di 311.130 euro l’imponibile IRES della società per il 2008 e disconoscendo due perdite su crediti: 6.130,97 euro, ritenuti non documentati, e 305.000 euro, relativi alla rinuncia a un credito finanziario verso una società partecipata. La CTP di Firenze, con sentenza n. 960/2015, aveva respinto il ricorso. In appello la società ha contestato il disconoscimento della perdita di 305.000 euro, sostenendo che il controllo societario a catena e la procedura di concordato rendevano il credito irrecuperabile e che la rinuncia era economicamente giustificata; in alternativa, ha invocato la disciplina delle sopravvenienze passive e contestato gli argomenti relativi alla mancata sopravvenienza attiva della partecipata e al carattere elusivo dell’operazione. Ha inoltre censurato l’omessa pronuncia sulla perdita di 6.130,97 euro, documentata da una transazione con il debitore.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sezione 17, ha deciso l’appello discusso il 6 luglio 2016, accogliendolo solo in parte. Ha rigettato i primi quattro motivi, confermando il disconoscimento della deduzione di 305.000 euro: trattandosi di rinuncia unilaterale a un credito di natura esclusivamente finanziaria, la società avrebbe dovuto dimostrarne l’inerenza all’attività d’impresa e l’irrecuperabilità, prova ritenuta mancante. Ha accolto il quinto motivo e riconosciuto la deducibilità della perdita di 6.130,97 euro: a fronte di un credito di 18.180,19 euro, la società aveva accettato in transazione 11.500 euro; risultavano documentati l’accordo, la registrazione contabile e la deduzione del fondo svalutazione crediti di 549,22 euro. L’accertamento è quindi rimasto efficace per la ripresa di 305.000 euro, mentre è stata riconosciuta la deduzione di 6.130,97 euro per il 2008. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 101, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La deduzione operata dalla società ricorrente e disconosciuta dall'Amministrazione è da ricondurre all'ambito operativo di cui all'art. 101, comma 5, DPR 917 del 1986, a mente del quale le perdite su crediti sono deducibili se derivano da elementi certi e precisi.

    La perdita su crediti è deducibile quando risulta da elementi certi e precisi. Se deriva da una rinuncia unilaterale, occorre una verifica rigorosa che escluda una liberalità fiscalmente indeducibile; nel caso concreto la natura finanziaria del credito rendeva necessarie anche la prova dell’inerenza e quella della sua irrecuperabilità.

Massime di principio

  • La rinuncia a un credito non diventa automaticamente una perdita deducibile: il contribuente deve documentare che la scelta è inerente all’attività d’impresa e non costituisce una liberalità o una decisione meramente finanziaria priva di giustificazione imprenditoriale.
  • Quando il credito ha natura esclusivamente finanziaria, la deduzione richiede elementi concreti che dimostrino l’effettiva irrecuperabilità; l’esistenza di rapporti societari o di difficoltà economiche del debitore, da sole, non sono sufficienti secondo questa decisione.
  • Una perdita determinata da una transazione può essere dedotta se sono provati il credito originario, l’accordo transattivo, l’importo effettivamente incassato e la corretta contabilizzazione della differenza, tenendo conto dell’eventuale fondo svalutazione crediti.
  • È opportuno formulare e documentare distintamente ciascuna contestazione e ciascuna voce di perdita: la prova idonea per una perdita transattiva non dimostra, di per sé, la deducibilità di un diverso credito rinunciato.

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