Sentenza del 03/08/2016 n. 1408 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Denuncia penale - Raddoppio dei termini decadenziali ordinari - Tempestività dell'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la tempestività dell’accertamento, sostenendo che fosse intervenuto dopo la scadenza dei termini ordinari di decadenza previsti dagli artt. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972. La controversia riguardava l’applicabilità del raddoppio dei termini in presenza di fatti potenzialmente riconducibili a reati tributari.
La decisione
La decadenza è stata esclusa e l’accertamento ritenuto tempestivo: prima della scadenza del termine ordinario era già pendente nei confronti del contribuente un procedimento penale nel quale erano emersi fatti astrattamente idonei a integrare reati previsti dal D.lgs. 74/2000. In tale situazione, non assume specifico rilievo che la denuncia penale sia stata presentata dopo la scadenza del termine ordinario. Il testo fornito non indica ulteriori dettagli sull’atto impugnato, sul grado del giudizio, sulle annualità o sulle spese.
Norme richiamate
Art. 43 del DPR 600/1973
Non sussiste la decadenza di cui agli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 DPR 633/72, ovvero è applicabile il raddoppio dei termini, quando, prima della scadenza del termine di decadenza medesimo, vi era già nei confronti del contribuente un procedimento penale pendente nell'ambito del quale erano emersi fatti astrattamente idonei ad integrare ipotesi di reato riconducibili al D.lgs. n. 74 del 2000.
Il termine di accertamento può essere raddoppiato se, prima della scadenza del termine ordinario, è già pendente un procedimento penale nel quale siano emersi fatti astrattamente riconducibili a reati tributari.
Art. 57 del DPR 633/1972
Non sussiste la decadenza di cui agli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 DPR 633/72, ovvero è applicabile il raddoppio dei termini, quando, prima della scadenza del termine di decadenza medesimo, vi era già nei confronti del contribuente un procedimento penale pendente nell'ambito del quale erano emersi fatti astrattamente idonei ad integrare ipotesi di reato riconducibili al D.lgs. n. 74 del 2000.
Anche per gli accertamenti IVA il raddoppio è giustificato quando, entro il termine ordinario, sia già pendente un procedimento penale relativo a fatti astrattamente configurabili come reati tributari.
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
vi erano già nei confronti del contribuente un procedimento penale pendente nell'ambito del quale erano emersi fatti astrattamente idonei ad integrare ipotesi di reato riconducibili al D.lgs. n. 74 del 2000
Ai fini del raddoppio rileva che i fatti emersi nel procedimento penale siano astrattamente idonei a integrare una fattispecie di reato tributario disciplinata dal decreto; non è richiesta, secondo il principio riportato, una definitiva affermazione di responsabilità penale.
Massime di principio
- Per valutare il raddoppio dei termini, occorre verificare se prima della scadenza ordinaria fosse già pendente un procedimento penale a carico del contribuente e se in esso fossero emersi fatti astrattamente riconducibili a reati tributari.
- Quando queste condizioni risultano soddisfatte, la presentazione della denuncia dopo la scadenza del termine ordinario non esclude di per sé il raddoppio, secondo il principio enunciato nel testo.
- La sola esistenza di un procedimento penale non basta: il procedimento deve riguardare fatti astrattamente idonei a integrare reati previsti dal D.lgs. 74/2000.
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