Sentenza del 03/08/2016 n. 4405 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
FINANZA LOCALE - IMU-ICI - Immobili aventi destinazione assistenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'obbligo di pagamento dell'IMU sugli immobili aventi destinazione assistenziale o abitativa, sostenendo di poter beneficiare dell'esenzione prevista per gli immobili utilizzati come abitazione principale o, comunque, di un trattamento agevolato. Deduceva inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011 per violazione dell'art. 3 della Costituzione, ritenendo irragionevole la disparità di trattamento rispetto alle persone fisiche proprietarie di immobili destinati ad abitazione principale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Gli ALER, pur perseguendo finalità pubbliche e assistenziali, sono enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, e possono operare sul libero mercato secondo criteri di economicità. Per tale ragione non possono beneficiare dell'esenzione IMU prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale delle persone fisiche. È stata inoltre ritenuta inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011: la norma non viola l'art. 3 Cost., poiché ALER e persone fisiche che utilizzano l'immobile come abitazione principale si trovano in situazioni giuridiche ed economiche differenti.
Norme richiamate
Art. 13 del decreto-legge n. 201/2011
La disciplina dell'IMU e delle relative esenzioni non può essere estesa automaticamente agli enti pubblici economici che gestiscono immobili con autonomia e criteri di economicità, anche se perseguono finalità assistenziali o abitative.
Art. 3 della Costituzione
Il principio di uguaglianza non impone di trattare allo stesso modo soggetti che si trovano in situazioni diverse. È quindi giustificato un trattamento fiscale distinto tra enti pubblici economici operanti sul mercato e persone fisiche che utilizzano l'immobile come abitazione principale.
Massime di principio
- La destinazione assistenziale o abitativa dell'immobile, da sola, non determina l'esenzione IMU: occorre verificare la natura giuridica del proprietario e i requisiti normativi specifici.
- Gli enti pubblici economici con autonomia patrimoniale e contabile, capaci di operare sul mercato secondo criteri di economicità, sono normalmente trattati come soggetti fiscalmente autonomi e non come amministrazioni pubbliche prive di finalità economica.
- Le esenzioni IMU sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia a soggetti o situazioni non espressamente ricompresi nella norma.
- La disparità di trattamento è compatibile con l'art. 3 Cost. quando riguarda soggetti caratterizzati da una diversa struttura giuridica, funzione economica e modalità di utilizzo degli immobili.
- In casi analoghi è necessario distinguere tra natura dell'ente proprietario, effettiva modalità di utilizzo dell'immobile, eventuale esercizio di attività economica e specifica previsione normativa dell'esenzione.
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