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Sentenza

Sentenza del 03/08/2016 n. 4405 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

FINANZA LOCALE - IMU-ICI - Immobili aventi destinazione assistenziale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'obbligo di pagamento dell'IMU sugli immobili aventi destinazione assistenziale o abitativa, sostenendo di poter beneficiare dell'esenzione prevista per gli immobili utilizzati come abitazione principale o, comunque, di un trattamento agevolato. Deduceva inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011 per violazione dell'art. 3 della Costituzione, ritenendo irragionevole la disparità di trattamento rispetto alle persone fisiche proprietarie di immobili destinati ad abitazione principale.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Gli ALER, pur perseguendo finalità pubbliche e assistenziali, sono enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, e possono operare sul libero mercato secondo criteri di economicità. Per tale ragione non possono beneficiare dell'esenzione IMU prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale delle persone fisiche. È stata inoltre ritenuta inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011: la norma non viola l'art. 3 Cost., poiché ALER e persone fisiche che utilizzano l'immobile come abitazione principale si trovano in situazioni giuridiche ed economiche differenti.

Norme richiamate

  • Art. 13 del decreto-legge n. 201/2011

    La disciplina dell'IMU e delle relative esenzioni non può essere estesa automaticamente agli enti pubblici economici che gestiscono immobili con autonomia e criteri di economicità, anche se perseguono finalità assistenziali o abitative.

  • Art. 3 della Costituzione

    Il principio di uguaglianza non impone di trattare allo stesso modo soggetti che si trovano in situazioni diverse. È quindi giustificato un trattamento fiscale distinto tra enti pubblici economici operanti sul mercato e persone fisiche che utilizzano l'immobile come abitazione principale.

Massime di principio

  • La destinazione assistenziale o abitativa dell'immobile, da sola, non determina l'esenzione IMU: occorre verificare la natura giuridica del proprietario e i requisiti normativi specifici.
  • Gli enti pubblici economici con autonomia patrimoniale e contabile, capaci di operare sul mercato secondo criteri di economicità, sono normalmente trattati come soggetti fiscalmente autonomi e non come amministrazioni pubbliche prive di finalità economica.
  • Le esenzioni IMU sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia a soggetti o situazioni non espressamente ricompresi nella norma.
  • La disparità di trattamento è compatibile con l'art. 3 Cost. quando riguarda soggetti caratterizzati da una diversa struttura giuridica, funzione economica e modalità di utilizzo degli immobili.
  • In casi analoghi è necessario distinguere tra natura dell'ente proprietario, effettiva modalità di utilizzo dell'immobile, eventuale esercizio di attività economica e specifica previsione normativa dell'esenzione.

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