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Sentenza

Sentenza del 03/08/2016 n. 16165 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - Accise - Imposta di consumo sul gas - Mancato pagamento del tributo o di sua frazione nel termine previsto - Applicabilità della sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Indennità di mora ed interessi a seguito del mancato pagamento ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1995 - Applicabilità cumulativa - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Campania ha impugnato per cassazione, con un unico motivo, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997. La controversia riguardava il ritardato versamento, per l’annualità 2002, dell’accisa sul gas metano relativa a tredici utenze: oltre alla sanzione amministrativa del 30% del tributo versato in ritardo, la Regione aveva richiesto indennità e interessi di mora. La contribuente riteneva incompatibile l’applicazione congiunta dei due addebiti; la CTR aveva accolto questa tesi e annullato l’atto sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Regione, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della società. Ha stabilito che la sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 è cumulabile con indennità e interessi di mora previsti dall’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995: la prima ha funzione afflittiva, mentre gli altri hanno funzione reintegrativa e costituiscono accessori del tributo. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; la S. S.p.A. è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in 5.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Pertanto l'inosservanza dell'obbligo di cui sopra è stata correttamente sanzionata D.Lgs. n. 471 del 1997 , ex art. 13 applicabile ad ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto mentre l'applicazione dell'indennità di mora e degli interessi richiesti dall'Ufficio assolve alla diversa funzione risarcitoria e costituisce un accessorio naturale e necessario del tributo che non esclude quindi l'applicabilità della sanzione.

    La sanzione amministrativa del 30% si applica al mancato o tardivo versamento del tributo o di una sua frazione. Non è esclusa dalla richiesta di indennità e interessi di mora, che hanno diversa funzione e natura di accessori del tributo.

  • Art. 3, comma 4, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise), nel testo vigente ratione temporis

    Tale è l'orientamento della Corte come anche recentemente ribadito nella seguente ordinanza n. 8553 del 14/04/2011 5^ sezione: "In tema di sanzioni amministrative tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 detta una disciplina destinata a valere, in generale, per tutti i tributi, integrata dalle disposizioni normative speciali di imposta (con riferimento alle accise, il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 ), con la conseguenza che, nel caso di omesso pagamento dell'imposta di consumo sul gas trovano applicazione sia il D.Lgs. n. 471 cit., art. 13 che prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, sia il D.Lgs. n. 504 cit., art. 3, n. 4, nel testo vigente "ratione temporis", che prevede un'indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento, trattandosi di norme pienamente compatibili, che non realizzano un cumulo di sanzioni, in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva (con riferimento alla sanzione amministrativa) e reintegrativa del patrimonio leso (con riguardo all'indennità di mora)".

    Per il ritardato pagamento delle accise sono dovuti l’indennità e gli interessi di mora previsti dalla disciplina speciale. Tali importi possono essere applicati insieme alla sanzione generale del d.lgs. n. 471 del 1997 perché hanno funzione reintegrativa, non punitiva.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte ha deciso la causa nel merito, dopo aver cassato la sentenza impugnata, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel ritardato o omesso pagamento di un tributo, la sanzione amministrativa può cumularsi con interessi e indennità di mora quando questi ultimi hanno funzione compensativa o reintegrativa e la sanzione ha funzione afflittiva: non si tratta, in tal caso, di duplicazione della stessa sanzione.
  • La disciplina generale delle sanzioni tributarie si applica insieme alla disciplina speciale del singolo tributo, se le norme sono compatibili e regolano conseguenze di diversa natura.
  • Per valutare la legittimità di addebiti cumulativi occorre distinguerne la funzione concreta: la sanzione punisce la violazione, mentre interessi e indennità di mora compensano il ritardo o reintegrano il patrimonio pubblico.

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