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Sentenza

Sentenza del 03/08/2016 n. 16166 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Per il ritardato versamento dell'accisa sul gas metano relativa all'annualità 2003, la Regione Campania aveva irrogato a S. spa la sanzione del 30% prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, pari a 32.315,86 euro, e con atto separato aveva richiesto l'indennità e gli interessi di mora previsti dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 504/1995. La società ha contestato il cumulo delle pretese, sostenendo, con tre motivi, che l'indennità di mora fosse incompatibile con la sanzione; che l'art. 13 non si applicasse alle accise, ma solo alle imposte dirette e all'IVA; e che l'indennità avesse già natura sanzionatoria, con conseguente violazione del principio di specialità.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma, aveva ritenuto legittimo l'operato della Regione e compatibili le due pretese. La Cassazione, sezione quinta civile, con decisione del 6 maggio 2016 depositata il 3 agosto 2016, ha respinto il ricorso: il primo motivo è infondato perché sanzione, indennità e interessi sono cumulabili; anche la censura relativa all'ambito dell'art. 13 è infondata, poiché la norma disciplina in generale le sanzioni per la riscossione dei tributi e si applica anche alle accise; è infondata anche la censura basata sulla natura asseritamente sanzionatoria dell'indennità, che ha invece funzione reintegrativa e risarcitoria, distinta da quella afflittiva della sanzione. La sentenza regionale resta quindi ferma. S. spa è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.500 euro oltre accessori di legge, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1

    Pertanto l'inosservanza dell'obbligo di cui sopra è stata correttamente sanzionata D.Lgs. n. 471 del 1997 , ex art. 13 applicabile ad ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto mentre l'applicazione dell'indennità di mora e degli interessi richiesti dall'Ufficio assolve alla diversa funzione risarcitoria e costituisce un accessorio naturale e necessario del tributo che non esclude quindi l'applicabilità della sanzione.

    La sanzione amministrativa del 30% si applica in via generale al mancato o tardivo versamento di tributi, comprese le accise. Può essere richiesta insieme agli accessori dovuti per il ritardo, perché ha funzione afflittiva distinta da quella reintegrativa di questi ultimi.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4

    Le due disposizioni normative si applicano cumulativamente, perchè in relazione al medesimo oggetto esse assumono un contenuto diverso: la sanzione amministrativa è quella del D.Lgs. 8 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1 e la misura risarcitoria dell'indennità di mora è quella del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 , dell'art. 3, 4, 5.

    Per il ritardato pagamento delle accise, l'indennità di mora e gli interessi previsti dalla disciplina speciale possono essere applicati assieme alla sanzione generale. L'indennità ristora il pregiudizio patrimoniale derivante dal ritardo e non costituisce una seconda sanzione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

    Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione, il ricorrente soccombente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel ritardato pagamento di un tributo, la sanzione amministrativa per l'omesso o tardivo versamento può coesistere con interessi e indennità di mora: il cumulo non è di per sé una duplicazione sanzionatoria se le somme hanno natura e funzioni diverse.
  • La disciplina generale delle sanzioni tributarie in materia di riscossione si applica anche alle accise, salvo che una norma pertinente preveda una disciplina incompatibile o derogatoria.
  • Per valutare se due pretese pecuniarie siano cumulabili, occorre guardare alla loro funzione e al titolo giuridico: la sanzione punisce la violazione, mentre interessi e indennità compensano il ritardo e reintegrano il patrimonio dell'ente.
  • Il ricorso in Cassazione respinto comporta la conferma della decisione impugnata e può comportare la condanna alle spese e, in presenza dei presupposti di legge, il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

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